Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25121/2026, 26 giugno/3 luglio 2026, ha chiarito che nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell’immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa.
Ciò perchè in tale giudizio l’intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (Sez. 3, n. 39164 del 13/11/2025, non massimata, relativa a un caso di procedimento trattato in pubblica udienza; Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Rv. 282647-01; Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, Rv. 263459-01; Sez. 5, n. 9365 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 258266-01).
