Richiesta di rito abbreviato non condizionato che segue al rigetto di una precedente richiesta subordinata ad un’integrazione probatoria: l’omessa ammissione della prova richiesta non è deducibile come motivo di gravame (Vincenzo Giglio)

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Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25119/2026, 26 giugno/3 luglio 2026, ha ricordato che, qualora l’imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato a una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell’art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l’iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l’esercizio dei poteri di integrazione istruttoria ex officio ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Rv. 279324-01; Sez. 3, n. 7012 del 05/12/2017, dep. 2018, Rv. 272579-01).

Ciò posto, quanto alla sollecitazione dell’esercizio dei poteri di integrazione istruttoria ex officio, si deve ricordare che, nel giudizio abbreviato di appello, le parti non hanno un diritto all’assunzione di prove nuove, sopravvenute o scoperte successivamente, ma hanno appunto soltanto il potere di sollecitare l’esercizio dei poteri istruttori di cui al menzionato art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell’assoluta dell’integrazione probatoria (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061-01; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Rv. 276913-02), in quanto potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 27631802).

L’accertamento dell’assoluta necessità dell’assunzione della prova, ai sensi del comma 3 dell’art. 603 cod. proc. pen., è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620-01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Rv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Rv. 229666-01).

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza “Ricci” (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01), hanno del resto da tempo chiarito che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.

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