Segnaliamo la sentenza numero 26093 del 13 luglio 2026 della Cassazione sezione 1 che ha affrontato un tema nuovo relativo alla clausola di salvezza di cui all’articolo 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. Cpp. che impone al giudice dell’esecuzione, anche in presenza di confisca per equivalente, di verificare se l’esecuzione della misura ablatoria statuale determini, in concreto, un pregiudizio ai diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Tale verifica non può essere esclusa né dalla partecipazione della persona offesa al giudizio di cognizione in qualità di parte civile, né dalla natura per equivalente della confisca, dovendo la tutela dei diritti risarcitori prevalere sull’interesse statale all’ablazione quando l’unica garanzia patrimoniale del creditore sia rappresentata dai beni oggetto di confisca e sia allegata l’incapienza del patrimonio del condannato.
