La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 7207/2026 ha stabilito che la sostituzione della pena della reclusione con quella della detenzione domiciliare non può essere applicata senza il consenso esplicito dell’imputato, laddove quest’ultimo abbia espressamente richiesto l’applicazione del lavoro di pubblica utilità.
La decisione di applicare una pena incidente sulla libertà personale richiede una motivazione puntuale che giustifichi la scelta effettuata rispetto all’istanza difensiva formulata.
La Corte d’Appello, nel sostituire la pena della reclusione applicata in primo grado con la pena della detenzione domiciliare, in luogo del lavoro di pubblica utilità espressamente richiesto dall’imputato nell’atto di appello, ha fatto riferimento all’ ampiezza della procura speciale rilasciata al difensore al fine di “richiedere l’applicazione di pene sostitutive introdotte ex decreto legislativo n. 150/2022”.
E ha argomentato nel senso che il lavoro di pubblica utilità non appariva idoneo a prevenire concretamente il pericolo di recidiva in relazione alla natura del reato, né a favorire la risocializzazione del condannato, trattandosi di misura non in grado di far comprendere l’effettivo disvalore dei comportamenti tenuti.
Viceversa, ha reputato che la detenzione domiciliare, in merito alla quale lo stesso imputato aveva fornito in udienza un domicilio idoneo all’esecuzione, fosse in grado di contemperare le diverse esigenze.
Orbene, ritiene la cassazione di riscontrare nel ragionamento della Corte territoriale una lacuna argomentativa, là dove, rispetto alla specifica richiesta, puntuale e motivata, di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, contenuta nell’atto di appello, la Corte non ha fornito una risposta adeguata, limitandosi a valorizzare un atto precedente e di portata generica (il rilascio della procura speciale), il cui esercizio in concreto era destinato ad esplicitarsi nello specifico contenuto del successivo atto di appello.
La Corte si è invero limitata a fare riferimento alla discrezionalità del giudice e al criterio di gradualità della limitazione della libertà personale nell’ottica della rieducazione e della risocializzazione, affidando così a valutazioni generiche la scelta della sanzione applicabile e sostenendo apoditticamente che la detenzione domiciliare era comunque rispondente alla finalità, perseguita dalla difesa, di scongiurare l’ingresso dell’imputato in un istituto penitenziario.
Al giudice della cognizione spetta una valutazione prognostica complessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa costituzionalmente sancita, che tenga conto anche delle potenzialità di reinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che sia idonea all’individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. S, n. 34243 del 26/09/2025, Moscardi, Rv. 288705 -01).
La Corte, invero, ha omesso di considerare (e motivare) se, ai fini della prescritta valutazione prognostica, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nella prospettazione della richiesta difensiva, in quanto corredata da puntuali prescrizioni dirette ad evitare la recidiva, avrebbe potuto, o non, assicurare una adeguata efficacia rieducativa e un sicuro percorso di reinserimento sociale, risultando quindi concretamente più coerente della pena detentiva e perciò più rispettosa del principio di proporzione rispetto al delitto, al reinserimento effettivo della persona del reo, al pericolo di reiterazione di reati a tutela dei consociati.
Alla luce delle suesposte considerazioni va disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata -sul punto -ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
