Ordine di imputazione coatta nei confronti di persona non indagata: è un atto abnorme essendo consentito al GIP soltanto l’ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25789/2026, 2/9 luglio 2026, ha ribadito che costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, l’ordine di imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata; il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.

Provvedimento impugnato

Il GIP del Tribunale di XXX non ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal PM procedendo contro ignoti in relazione al reato di cui all’art. 646 cod. pen., ordinando l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di XXX per il suddetto delitto e la formulazione dell’imputazione nei suoi confronti.

Ricorso per cassazione

Ricorre per cassazione XXX, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta l’abnormità del provvedimento, con cui è stata ordinata l’imputazione nei confronti di persona non indagata, privata in tal modo di ogni prerogativa difensiva in sede di contraddittorio sulla richiesta di inazione dell’Ufficio requirente.

Ciò posto, non potrebbe neppure dubitarsi della piena legittimazione ad impugnare, atteso l’interesse all’eliminazione del provvedimento lesivo, non ottenibile aliunde.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è fondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, l’ordine di imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata; il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 25778601; Sez. 2, n. 4440 del 30/12/2025, dep. 2026, P., Rv. 289485-01; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 274907-01).

Nel caso in esame, l’abnormità dell’atto impugnato concerne il profilo strutturale, collocandosi al di fuori del sistema organico della legge processuale; in ogni caso, la mancata iscrizione della nuova imputazione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. ha generato, a ben vedere, un duplice vulnus, per il diritto di difesa e al contraddittorio del soggetto indagato, da un lato, e per le prerogative del PM, dall’altro.

In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nella parte in cui è stata disposta la formulazione dell’imputazione a carico del ricorrente per il delitto di appropriazione indebita.

Va conseguentemente disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per l’ulteriore corso.

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