Guida in stato di ebbrezza: il veicolo sequestrato deve essere restituito all’avente diritto se il reato si è estinto per esito positivo della messa alla prova (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 25148/2026, 1/3 luglio 2026, ha affermato che la sentenza di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza pronunciata ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., a seguito di esito positivo della messa alla prova, deve essere assimilata a una sentenza di proscioglimento ovvero di non luogo a procedere, con il conseguente obbligo per il giudice di disporre la restituzione all’avente diritto della vettura sequestratagli, non ricorrendo un caso di confisca obbligatoria.

Provvedimento impugnato

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di XXX, imputato del reato previsto dall’art.186, comma 1, lett. b), commi 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, per essere lo stesso estinto per esito positivo della messa alla prova, con trasmissione degli atti al Prefetto competente per i provvedimenti in ordine alla sospensione della patente.

Ricorso per cassazione

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXX, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – la violazione degli artt. 323 e 262 cod. proc. pen.

Ha argomentato che il Tribunale avrebbe violato le suddette disposizioni processuali in quanto, pur essendosi in presenza di una sentenza assimilabile a una pronuncia di proscioglimento, aveva omesso di disporre la restituzione all’imputato della vettura sequestrata nel corso delle indagini preliminari, in assenza di qualsiasi statuizione inerente alla confisca del mezzo.

Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla mancata restituzione del mezzo sequestrato, concretizzandosi quindi un’ulteriore violazione di legge.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è fondato.

Va premesso che, in assenza di diverse precisazioni normative, la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova è impugnabile con gli strumenti ordinari; conseguendone l’ammissibilità del ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 570 cod. proc. pen. per i vizi di cui all’art.606, comma 1, lett. a) – c), cod. proc. pen., come ravvisabile nel caso di specie (atteso che anche il secondo motivo, riguardante la totale omissione motivazionale sul punto attinente alla mancata restituzione del bene in sequestro, va propriamente inquadrato nell’ambito della dedotta violazione di legge). Dovendosi, altresì, premettere che la sentenza che dichiara estinto il reato per l’esito positivo della messa alla prova, pur determinando gli effetti preclusivi di cui all’art. 168-bis, comma quarto, cod. pen., e pur dovendo essere iscritta per estratto nel casellario giudiziale, non è idonea a radicare la competenza del giudice dell’esecuzione, non contenendo statuizioni suscettibili di implicazioni esecutive (Sez. 1, n. 33049 del 16/07/2024, Rv. 286688 – 01).

In riferimento alle disposizioni invocate dal ricorrente, l’art. 323, comma 1, cod. proc. pen., prevede che – con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere – il giudice ordina la restituzione dei beni già sottoposti a sequestro preventivo all’avente diritto, salvo che non debba disporre la confisca ai sensi dell’art. 240, comma 2, cod. proc. pen.; mentre, ai sensi del comma 4, la restituzione del bene oggetto del sequestro preventivo pure non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del PM o della parte civile, che sui beni sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti previsti dall’art.316 in materia di presupposti legittimanti il sequestro conservativo.

Analogo principio è, peraltro, espresso anche in tema di sequestro probatorio, per effetto dell’art. 262, comma 4, cod. proc. pen., anche se presupponente il passaggio in giudicato della sentenza.

Deve quindi ritenersi che le predette disposizioni siano applicabili anche nell’ipotesi di sentenza di estinzione pronunciata ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., a seguito di esito positivo della messa alla prova.

La Suprema Corte ha giù affrontato il tema relativo alla natura della sentenza di estinzione del reato a seguito del procedimento di messa alla prova, escludendo che essa sia idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità (sul punto: Sez. 2, n. 53648 del 05/10/2016, Rv. 268635 – 01, che ha precisato come tale sentenza non possa essere posta alla base di un contrasto di giudicati tra coimputati per il medesimo reato che abbiano diversamente definito la loro posizione processuale; Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, Rv. 275183 – 01, e Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, Rv. 271642 – 01, che hanno escluso che l’ordine di demolizione dell’opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, possa essere adottato in sede di declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., poiché il relativo provvedimento non può essere equiparato ad una sentenza di condanna in quanto prescinde da un accertamento di penale responsabilità; ulteriormente, Sez. 5, n. 49478 del 13 novembre 2019, Rv. 277519, che ha escluso che la confisca prevista dall’art. 474-bis, comma 4, cod. pen., possa essere disposta con sentenza ex art. 464-septies cod. pen., non avendo questa natura di condanna).

Deve quindi ritenersi che – in relazione agli effetti previsti dall’art. 323 cod. proc. pen. – la sentenza di estinzione del reato emessa ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen. vada assimilata a una sentenza di proscioglimento ovvero di non luogo a procedere, conseguendone, in assenza del presupposto rappresentato dall’obbligatoria sottoposizione alla confisca, la necessità di disporre la restituzione del bene all’avente diritto (cfr. Sez. 6, n. 9850 del 13/12/2022, dep. 2023, n.m.; Sez. 3, n.4463 del 12/01/2022, n.m.),

Nel caso di specie, non si verte in ipotesi di confisca obbligatoria del mezzo, tra l’altro non prevista neanche in caso di sentenza di condanna nell’ipotesi contestata al ricorrente; mentre nemmeno risulta la sussistenza di obbligazioni civili rilevanti ai sensi dell’art. 316 cod. proc. pen.; discendendone, ai sensi dell’art. 323 cod. proc. pen., la cessazione necessaria del vincolo ablatorio. Né può ritenersi che la totale carenza di statuizione sul punto possa essere emendata mediante la sola procedura di correzione dell’errore materiale, dovendosi ritenere che si sia in presenza di un’omissione non attinente a una statuizione avente contenuto necessariamente predeterminato (cfr. Sez. 3, n. 16714 del 12/03/2024, Rv. 286197 – 01).

Conseguendone che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all’omessa restituzione all’avente diritto dell’autoveicolo sequestrato, che va quindi contestualmente disposta.