La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 19579/2026, in tema di affidamento in prova cd. terapeutico in favore di condannato tossicodipendente o alcoldipendente, ha stabilito che la richiesta di far decorrere l’esecuzione della misura da una data antecedente a quella del verbale di affidamento può essere avanzata dall’interessato anche mentre la misura è in atto, poiché l’art. 94, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non prescrive che debba essere presentata contestualmente alla richiesta di misura alternativa, né prevede termini di decadenza.
Giova premettere che in tema di affidamento in prova in casi particolari (cd. terapeutico) in favore di persona tossicodipendente (o alcooldipendente) che abbia in corso un programma di recupero, il disposto di cui all’art. 94, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 prevede che, in caso di ammissione alla misura alternativa de qua, «l’esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento»; tuttavia la decorrenza dell’esecuzione può essere anticipata «qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso».
In quest’ultimo caso, può essere indicata una diversa decorrenza dell’esecuzione della misura medesima ma perché ciò accada è necessaria, anzitutto, una specifica richiesta da parte del condannato o del suo difensore (così Sez. 1, n. 27193 del 28/05/2013, Campanile, Rv. 256366-01: in motivazione, la Suprema Corte ha altresì precisato che il rigetto della richiesta per difetto dell’istanza non comporta una preclusione rispetto ad una futura nuova domanda) e sono richieste ben precise condizioni e controlli rimessi alla valutazione del Tribunale di sorveglianza.
Come si è precisato da tempo, alla previsione normativa della eccezione al principio generale della decorrenza degli effetti della misura alternativa dalla data del verbale di affidamento, contenente le prescrizioni da osservarsi da parte del condannato e l’impegno del medesimo al loro rispetto, e delle ragioni che possono sostenerla, consegue che, mentre non si richiede l’indicazione della decorrenza ordinaria dell’esecuzione, le ragioni della decorrenza eccezionale devono essere specificamente dedotte e provate secondo i parametri valutativi normalmente fissati e riferiti al positivo e ininterrotto svolgimento del programma terapeutico, al tipo e alla durata delle prescrizioni spontaneamente seguite e al comportamento tenuto (Sez. 1, n. 24681 del 25/02/2021, Mainardi, non mass.; Sez. 1, n. 32453 del 10/03/2015, Bartesaghi, Rv. 264290-01; Sez. 1, n. 10/04/2012, Zaccheroni, Rv. 254115-01; nel senso che la decisione relativa alla retrodatazione, attenendo alle limitazioni e prescrizioni sostanzianti l’affidamento, ha carattere prettamente valutativo e presuppone pertanto il già compiuto preliminare vaglio di ammissibilità della domanda del beneficio, in riferimento al quale il quantum di pena residua deve essere determinato alla luce unicamente della data di sottoscrizione del verbale di affidamento, cfr. Sez. 1, n. 25662 del 19/03/2021, Calculli, Rv. 281446-01).
Anche di recente si è precisato che il Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 94, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, può determinare la decorrenza dell’esecuzione della misura, piuttosto che dal verbale di affidamento, da una diversa e più favorevole data per l’interessato, qualora, al momento della decisione, il programma terapeutico risulti già positivamente in corso ed il trattamento spontaneamente eseguito risponda, per durata ininterrotta e contenuti comportamentali, ai criteri di recupero sociale, essendo invece irrilevante la sola durata residua del programma terapeutico superiore a quella della pena da espiare (Sez. 1, n. 16123 del 1/04/2021, Trovato, Rv. 281193-01).
Il legislatore, consentendo la decorrenza dell’esecuzione dell’affidamento in prova speciale da data anteriore all’ordinanza di ammissione della misura, ha inteso riconoscere come periodo di esecuzione della pena quello durante il quale il condannato si era già sottoposto ad un programma terapeutico e si era adeguato ad un regime limitativo della libertà, con esito positivo, così di fatto anticipando il regime, che non è privo di afflittività, della misura alternativa.
Epperò la possibilità concessa dall’art. 94 cit., quale prospettiva di favore per il tossicodipendente (o alcooldipendente) in positiva fase di recupero già avviato, impone una specifica valutazione, subordinata ad una serie di verifiche e controlli, secondo quanto emerge già dal tenore letterale della disposizione («il Tribunale, tenuto conto… può determinare»), in difetto di qualsivoglia automatismo ex lege (Sez. 1, n. 27193 del 28/05/2013).
Si tratta, dunque, di un percorso procedimentale incidentale, che si innesta su quello principale e che parte dalla documentata istanza, si articola in informative e verifiche e si conclude con una decisione discrezionale fondata sugli esiti relativi.
Altrimenti, in difetto dei presupposti per l’invocata retrodatazione, la decorrenza, normale, resta quella della data di sottoscrizione, da parte del condannato, del verbale di accettazione delle prescrizioni imposte all’atto della concessione della misura alternativa (Sez. 1, n. 16123 del 1/04/2021, cit., in motiv. § 2; Sez. 1, n. 27193 del 28/05/2013, cit., in motiv. § 2; Sez. 1, n. 40251 del 14/04/2012, cit.).
Calando le premesse nel caso che occupa, il ricorrente – la cui condanna alla pena di anni quattro di reclusione è divenuta definitiva in data 10 dicembre 2023 e che è stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento terapeutico con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano del 15 gennaio 2025 – ha richiesto, con istanza del 28 ottobre 2025, la retrodatazione, ai sensi dell’art. 94, comma 4, ult. periodo, d.P.R. n. 309 del 1990, dell’ammissione alla misura alternativa per tre distinti periodi (compresi tra agosto 2021 e settembre 2023) antecedenti alla definitività della condanna che non risultano essere stati svolti in stato di custodia cautelare e che – quanto alla richiesta subordinata – non hanno neppure avuto una durata ininterrotta nel senso sopra precisato dalla giurisprudenza della cassazione.
Alla luce di queste evenienze, l’impugnato decreto di inammissibilità sostenuto dall’argomento che la richiesta [di retrodatazione] «doveva essere presentata unitamente all’istanza di ammissione alle misure alternative» risulta viziato in diritto perché, reso dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. nell’assunto erroneo – che mancassero le condizioni di legge per applicare l’istituto, si risolve in una sorta di declaratoria di decadenza priva di qualsivoglia base normativa.
Coglie nel segno l’argomento di parte ricorrente secondo il quale se il legislatore avesse inteso escludere la possibilità di valutare successivamente determinati periodi anteriori alla decisione del Tribunale di sorveglianza lo avrebbe specificato, imponendo al richiedente di avanzare eventuali richieste di retrodatazione dell’affidamento non oltre la data della camera di consiglio.
Invero, l’art. 94, comma 4, ult. periodo, d.P.R. n. 309 del 1990 – come sopra esaminato– non pone alcun l’onere di presentare (tantomeno a pena di decadenza) la domanda relativa alla decorrenza dell’affidamento in prova terapeutico contestualmente a quella relativa alla richiesta di misura alternativa, sicché nulla impedisce all’affidato, una volta che è in atto la misura – come nella vicenda al vaglio – di chiederne una decorrenza anticipata rispetto alla sottoscrizione del verbale di sottoposizione, ferma naturalmente, ai fini dell’accoglibilità nel merito dell’istanza di retrodatazione, la puntuale verifica degli stringenti presupposti previsti per giustificare, sulla base di documentati percorsi trattamentali spontaneamente eseguiti dal condannato aventi durata ininterrotta e contenuto comportamentale, una data di inizio dell’esecuzione antecedente al verbale di affidamento.
In conclusione, l’impugnato provvedimento va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per quanto di competenza ai sensi dell’art. 94, comma 4, ult. periodo, d.P.R. n. 309 del 1990
