Bancarotta fraudolenta patrimoniale e configurabilità del concorso dei componenti del collegio sindacale (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 12612/2026, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha ricordato che ai fini della configurabilità del concorso dei componenti del collegio sindacale non è necessaria la prova di un accordo preventivo con gli amministratori della società, essendo sufficiente la prova, anche indiziaria, che l’inerzia, negligenza o imperizia, nell’esercizio dei poteri di controllo, siano caratterizzate, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà, anche nella forma di dolo eventuale, di determinare o favorire la commissione di fatti di bancarotta da parte degli amministratori.

In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che siffatta prova è desumibile dalla presenza di segni esteriori, quali la conoscenza della gestione societaria, il lungo lasso di tempo in cui sono state attuate le operazioni distrattive, nonché la reiterazione e l’elevato importo delle stesse.

Massime precedenti Vedi: N. 13382 del 2021 Rv. 281031-06, N. 44107 del 2018, N. 23175 del 2025 Rv. 288273-01, N. 26399 del 2014 Rv. 260215-01

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