Numero minimo di componenti necessari per la configurazione dell’associazione a delinquere: da valutare in senso oggettivo e a prescindere dal numero di imputati presenti nel processo (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25814/2026, 2/9 luglio 2026, ha ricordato che Il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato di associazione a delinquere deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo.

Ne consegue che vale ad integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l’esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone (Sez. 6, n. 22091 del 25/02/2021, Rv. 281517 – 01; Sez. 3, n. 19212 del 12/03/2019, Rv. 275758 – 01; Sez. 5, n. 39223 del 23/09/2010, Rv. 248882 – 01; Sez. 6, n. 12845 del 24/02/2005, Rv. 231237 – 01; da ultimo cfr. Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, non mass. sul punto).

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