È a tutti noto che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’istante sia tenuto ad effettuare tutta una seria di incombenze, tra le quali:
- depositare la richiesta di ammissione al patrocinio ed indicare il processo cui si riferisce, se già pendente [art. 79, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115/2002];
- indicare le proprie generalità e quelle dei componenti della propria famiglia
- anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali [art. 79, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 115/2002];
- allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (c.d. “autocertificazione), ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76 [art. 79, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 115/2002];
- impegnarsi a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni “rilevanti” dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione [art. 79, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 115/2002].
Ora, per quanto concerne i limiti di reddito “familiare” rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio, gli stessi sono indicati dall’art. 76, commi 1 e 2, T.U. Spese di Giustizia, i quali, ai sensi del successivo art. 77, “sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”; reddito “soglia” ad oggi innalzato ad euro 13.659,64# con decreto del Ministro della Giustizia 22.04.2025, pubblicato in G.U. n. 159 dell’11 luglio 2025.
Ne deriva che, ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile ed in quelli ad esso assimilati (amministrativo, tributario, contabile), il reddito della famiglia anagrafica dell’istante, risultante dall’ultima dichiarazione, non può superare il predetto importo di € 13.659,64#.
Diverso è invece il parametro per l’ammissione al beneficio nel processo penale ove il predetto ammontare viene aumentato di € 1.032,91# per ognuno dei familiari conviventi (art. 92, D.P.R. n. 115/2002).
Ipotizzando che l’istante non versi nelle situazioni “ostative” al beneficio previste dall’art. 4-bis, T.U. Spese di Giustizia, come interpolato dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 139/2010 e 223/2022 e che sia, quindi, ammesso al gratuito patrocinio, lo stesso risulterebbe onerato di comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni “rilevanti” dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione [art. 79, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 115/2002].
Sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della richiamata norma si dovrebbe ritenere, quindi, che l’istante, una volta ammesso al beneficio, sia gravato dell’obbligo di comunicare solo le variazioni “rilevanti”, intendendosi per esse quelle che comportino il superamento dei limiti di reddito familiare previsto dall’art. 76, commi 1 e 2, 77 e 92, D.P.R. n. 115/2002.
Ed invece così non è, stando all’ermeneusi della Suprema Corte.
Già con l’ordinanza n. 25.03.2022, n. 9727, infatti, la Cassazione Civile, Sez. VI-1 aveva chiarito che disposizione prevista dall’art.79, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 115/2002, non dovesse leggersi “in combinato disposto” con quella dell’art. 112, comma 1, lett. a), T.U. Spese di giustizia che prevede che il magistrato, con decreto motivato, revochi l’ammissione anche quando, nei termini previsti dal citato articolo 79, comma 1, lettera d), l’interessato non provveda a comunicare “le eventuali variazioni dei limiti di reddito”, statuendo il principio di diritto per cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 112, lett. a) del d.P.R. n. 115 del 2002, la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta in sé e per sé la revoca del beneficio, a prescindere dalla circostanza che la variazione risulti non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l’ammissione” (Rv. Rv. 664427 – 01).
L’approdo esegetico della Suprema Corte si fonda sulle seguenti considerazioni:
- gli arresti richiamati dal ricorrente (Cass. Pen., Sez. VI, ordinanza 4.06.2019, n. 29284 e soprattutto Cass. Pen., Sez. unite, sentenza 12.05.2020, n. 14723, Rv. 278871 – 01), risultavano inconferenti, atteso che in detta occasione la Cassazione aveva affrontato il diverso caso della falsità o dell’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, in sede di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, casi che non comportano la revoca del beneficio, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 D.P.R. n. 115/2002, mentre quello di specie riguardava la diversa e non sovrapponibile ipotesi della mancata comunicazione delle variazioni di reddito di cui all’art. 79, comma 1, lett. d), T.U. medesimo (punto II ordinanza Cassazione Civile, Sez. VI-1, n. 9727/2022, cit.);
- la stessa Suprema Corte, in sede penale, del resto, aveva chiarito, invece, che l’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali determini la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 20.10.2017, n. 43592, Rv. 260308-01) e ciò anche con riguardo alla giurisprudenza concernente il reato di cui all’art. 95, T.U. Spese di giustizia, dalla quale si deve ricavare che la dichiarazione sia dovuta anche se la variazione sia inferiore a quella significativa ai fini del superamento della soglia, onde consentire agli organi competenti di effettuare le valutazioni previste dagli artt. 96 e 98 del D.P.R. n. 115/2002 (Cass. Pen., Sez. V, sentenza 28.03.2008, n. 13309, Rv. 239387 – 01), “dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell’autorità, nell’adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio” (punto III ordinanza Cassazione Civile, Sez. VI-1, n. 9727/2022, cit.);
- la ratio sottesa a tale affermazione risulterebbe chiaramente orientata a garantire, dopo l’ammissione dell’interessato al beneficio, l’assolvimento di “minimali oneri di cooperazione nei
- confronti dello Stato, segnatamente declinati nel senso della comunicazione di ogni mutamento di
- quanto già a suo tempo dichiarato e considerato”, onde per cui la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta, quindi, “in sè e per sè” la revoca dal beneficio, a prescindere, cioè, dalla circostanza che la variazione risulti poi non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l’ammissione (punto IV ordinanza Cassazione Civile, Sez. VI-1, n. 9727/2022, cit.);
- errata, quindi, era la decisione del Giudice dell’opposizione, nella parte in cui non aveva distinto le due distinte ipotesi concorrenti di revoca previste dall’art. 112, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 115/2002, la prima associata al fatto dell’interessato che, nei termini previsti dall’art. 79, comma 1, lett. d), non provveda a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito e la seconda correlata al fatto che a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultino variate in misura tale da escludere l’ammissione, finendo con l’assorbire (illegittimamente) la prima fattispecie di revoca con la seconda, con la conseguenza che il provvedimento andava cassato, con rinvio al medesimo Giudice, in persona di diverso magistrato, per la riformulazione di ogni valutazione, con uniformazione al principio di diritto esposto e regolazione anche sulle spese del giudizio di legittimità (punti V e VI ordinanza Cassazione Civile, Sez. VI-1, n. 9727/2022, cit.).
Il predetto principio non è espressione di un orientamento isolato della Suprema Corte, tanto da essere stato ribadito anche di recente dalla Cass. Civ., Sez. II, nell’ordinanza 6.07.2026, n. 22760; arresto fornito allo scrivente dalla gentilissima collega ed amica Avv. Francesca Bufalini (che si ringrazia di cuore) e che si allega in forma “anonimizzata” (all.1).
Nel caso di specie il Tribunale, con decreto ex art. 112, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115/2002, aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell’assistito della collega, ottenuto illo tempore in un procedimento civile, stante la mancata comunicazione delle variazioni di reddito entro il termine di legge.
L’interessato, a mezzo del difensore, aveva presentato opposizione avverso il decreto de quo, ai sensi dell’art. 170, D.P.R. n. 115/2002, reclamo che era stato accolto dal Giudice che aveva, peraltro, riconosciuto, altresì, al difensore il compenso per l’attività svolta nel giudizio presupposto, seppur compensando le spese del giudizio di opposizione.
Avverso il citato provvedimento aveva proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, lamentando la violazione dell’art. 112, lettera a), D.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver erroneamente il Tribunale ritenuto irrilevante l’omessa comunicazione, da parte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, delle variazioni del suo reddito, affermando che tale mancanza sarebbe rilevante, ai fini della revoca del beneficio, soltanto qualora anche la variazione reddituale fosse rilevante.
La Cassazione Civile, Sez. II, con l’ordinanza citata accoglieva il gravame della Difesa Erariale, ritenendo che la norma di cui all’art. 79, lettera d), del D.P.R. n. 115/2002, secondo cui la parte tenuta, tra l’altro, in sede di richiesta dell’ammissione al patrocinio gratuito, a “…comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”, non sia analoga, quanto al contenuto, a quella di cui all’art. 112, comma 1, T.U. Spese di giustizia, che prevede che “Il magistrato, con decreto motivato, revoca l’ammissione: a) se, nei termini previsti dall’articolo 79, comma 1, lettera d), l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; …”, trattandosi di “potere-dovere ad esercizio vincolato”, poiché il legislatore non ha previsto la facoltà del giudice di disporre la revoca dell’ammissione, bensì ha previsto che, nella ricorrenza di talune ipotesi [tra cui quella della lettera a) della norma in esame] il beneficio debba essere revocato.
Aggiunge il Giudice della legittimità, che, conseguentemente, le due disposizioni corrisponderebbero a “diverse rationes”.
In sede di ammissione al beneficio, infatti, la parte sarebbe tenuta a comunicare le variazioni del suo reddito che siano “rilevanti”, ovverosia che comportino il superamento della soglia reddituale prevista dal legislatore per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, onde per cui la ratio della norma andrebbe individuata nell’esigenza del legislatore di limitare il riconoscimento della norma di favore ai soli soggetti che, al momento della pronuncia, si trovino effettivamente nelle condizioni reddituali previste dalla legge.
Nel diverso caso previsto dall’art. 112, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115/2002, invece, andrebbe fatta applicazione del principio affermato da Essa Suprema Corte, secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 112, lett. a) del D.P.R. n. 115 del 2002, la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta in sè e per sè la revoca del beneficio, a prescindere dalla circostanza che la variazione risulti non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l’ammissione”(Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 9727 del 25/03/2022, Rv. 664427).
Precisa, ancora, la Sezione Seconda Civile della Cassazione, che la parte (ammessa, n.d.r.) è onerata del compito di dimostrare che i presupposti per l’ammissione permangano per tutta la durata del giudizio e fino alla liquidazione, ed in tal senso va letta la disposizione che onera la stessa di indicare, una volta ottenuta l’ammissione, le variazioni del suo reddito (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15458 del 21/07/2020, Rv. 658734) e che l’eventuale mancanza non può essere superata attraverso l’esercizio di un potere di acquisizione officioso, che è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione del beneficiario (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1712 del 16/01/2024, Rv. 669979).
Essendo pacifico, dunque, nel caso di specie, che il beneficiario non aveva comunicato la variazione del proprio reddito intervenuta nel corso del giudizio, il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare la violazione dell’art. 112, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115/2002, senza procedere ad una lettura della norma in collegamento con l’art. 79, comma 1, lett. d) del medesimo D.P.R., poiché quest’ultima norma si applicherebbe soltanto in relazione alla fase di ammissione al beneficio (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 22760/2026, cit.).
Chi scrive non concorda affatto con l’ermeneusi proposta dall’arresto citato, seppur fedele ai principi precedentemente enunciati dalla Cassazione.
L’unica interpretazione possibile del disposto dell’art. 112, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115/2002, perché costituzionalmente orientata e ligia ai dettami della giurisprudenza della C.E.D.U., a sommesso avviso dello scrivente, è, infatti, quella “in combinato disposto” con l’art. 79, comma 1, lett. d) del medesimo D.P.R.
È, infatti, ragionevole sul piano costituzionale (art. 3, Cost.) e pure conforme al diritto di difesa (art. 24, Cost.), che lo Stato stabilisca un limite reddituale, anche familiare, con riguardo all’accesso al beneficio del gratuito patrocinio.
È parimenti conforme ai citati principi che lo Stato stabilisca che i predetti limiti di reddito permangano in capo al beneficiario per tutta la durata del processo, incluso il connesso obbligo dell’interessato di comunicare, entro un certo termine, le variazioni “rilevanti”, ossia quelle che portino al superamento della soglia, in virtù di un principio di “leale collaborazione con lo Stato”.
Irragionevole e non conforme al diritto di difesa è, invece, sanzionare con la revoca del beneficio, la condotta dell’ammesso al patrocinio che abbia omesso di comunicare le variazioni del reddito proprio o della famiglia anagrafica, laddove non portino al superamento della soglia di legge.
In buona sostanza, la mancata comunicazione, entro il termine di legge, delle variazioni di reddito che non comportino, però, il superamento del limite per l’accesso al beneficio, non determina, di fatto, alcun concreto pregiudizio per l’Erario.
Detta sanzione, quindi, così concepita, rischia di diventare irragionevole sul piano costituzionale e sovrannazionale, laddove privi del beneficio il soggetto che ne rechi i requisiti “di sostanza”, solo per un’omissione irrilevante ai fini dell’accesso al beneficio medesimo, non essendo proporzionata con riguardo alle conseguenze a cui porta, tanto più che il magistrato può verificare la sussistenza dei requisiti sia in sede di decisione sull’istanza, avvalendosi eventualmente anche della polizia tributaria (art. 96, commi 2 e 3, DPR 115/2002), così come anche l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (art. 98, commi 2 e 3, DPR 115/2002; Art. 127, commi 2-4, DPR 115/2002), sia successivamente, all’esito delle integrazioni eventualmente richieste (art. 112, comma 2, D.P.R. n. 115/2002) ed addirittura alla fine del processo (art. 136, D.P.R. n. 115/2002), con il limite di cinque anni nell’ipotesi in cui risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92, T.U. Spese di Giustizia [art. 112, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 115/2002].
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato, infatti, mira a garantire l’accesso alla giustizia dei soggetti “non abbienti”, sul piano dell’effettività.
La C.E.D.U., dal canto suo, ha in più occasioni rimarcato il carattere dell’effettività dell’accesso alla giustizia che deve garantire il predetto istituto, con la conseguenza che il “Legal Aid” italiano può risultare anche conforme alla CEDU, quanto al meccanismo di ammissione al beneficio, ma diventa di fatto irragionevole, per esempio, con riguardo agli eccessivi ritardi connessi al materiale pagamento del compenso del difensore per l’attività svolta, che potrebbero scoraggiare lo stesso dall’accettare i relativi mandati (caso “Diaco e Lenchi c. Italia”, 2025).
Se è vero, quindi, che non è contrario alla CEDU prevedere un sistema che subordini l’ammissione al gratuito patrocinio alla situazione finanziaria del richiedente ed anche al possibile esito del processo (Caso “Santambrogio c. Italia”, 2004), potrebbe contrastare con la stessa, tuttavia, la previsione di una revoca del beneficio, siccome irragionevole, allorquando il beneficiario ometta di comunicare nei termini di legge delle variazioni di reddito che non portino, tuttavia, al superamento della soglia di legge per l’accesso al beneficio medesimo.
Tutto ciò di fatto scoraggia i difensori dall’accettare mandati connessi all’ammissione al patrocinio a spese dello stato, per il legittimo timore di veder vanificato il beneficio dell’assistito a fronte di omissioni sanzionate da norme meramente formalistiche (per come interpretate), giacché non comportanti alcun concreto danno per lo Stato; conseguentemente rischia di vanificare il diritto di difesa dei non abbienti.
Chi scrive, quindi, auspica un intervento risolutivo del legislatore [eventualmente recante anche “norma di interpretazione autentica” dell’art. 112, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115/2002], in modo da evitare il rischio che siano poste questioni di legittimità costituzionale e/o futuri ricorsi alla Corte di Strasburgo.
