Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25814/2026, 2/9 luglio 2026, ha riaffermato il criterio distintivo tra l’associazione a delinquere e il concorso di persone nel reato continuato.
Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell’accordo criminoso, che in questo secondo caso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati, anche nell’ambito del medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale.
Nel reato associativo, invece, l’accordo deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche indipendentemente dalla effettiva commissione dei singoli reati.
Detti elementi possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un’organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Rv. 288500 – 01; Sez. 3, n. 22906 del 08/03/2023, Rv. 284724 – 01; Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Rv. 274442 – 01; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Rv. 268540 – 01; Sez. 6, n. 36131 del 13/04/2014, Rv. 260292 – 01).
