Sospensione disciplinare per l’avvocato condannato per sfruttamento della prostituzione.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 86/2026 ha stabilito che lo sfruttamento della prostituzione, per il suo intrinseco disvalore morale e sociale, costituisce una palese violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdf), con conseguente compromissione dell’immagine dell’avvocatura quale entità astratta e contestuale perdita di credibilità della categoria forense
Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale a due anni di reclusione per aver, in concorso con altri, sfruttato la prostituzione di diverse donne, concedendo loro in locazione a canoni sproporzionati alcuni immobili di sua proprietà.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 86 del 20 marzo 2026
