Il pubblico ministero che si auto-assolve: “Ego me absolvo…” (Riccardo Radi)

Italian judge in black robe raising hand in courtroom with gavel and nameplate reading Giudice

Giudicare se stessi non è mai facile o almeno ci piace crederlo.

Con la sentenza numero 33 del 2026 della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura apprendiamo che un Procuratore aggiunto riceve una relazione dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini dove tra i possibili responsabili di fatti reato compare lo stesso magistrato, nella sua qualità di presidente di un collegio tributario, e invece di astenersi pensa bene di procedere personalmente all’archiviazione del procedimento “a modello 45”.

Della serie: “Ego me absolvo ab omnibus peccatis meis”.

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Dovere di imparzialità – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione – Pubblico ministero – Procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato (modello 45) – Idoneità dell’iscrizione ad affievolire i doveri di correttezza e imparzialità – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza.

In tema di illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 109 del 2006, l’iscrizione di un procedimento nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (c.d. modello 45) non vale ad affievolire i doveri deontologici di correttezza e imparzialità del pubblico ministero, i quali trovano fondamento direttamente nello statuto costituzionale del magistrato inquirente; tali doveri operano anche nell’ambito dei procedimenti iscritti a modello 45, in quanto tale iscrizione non esclude lo svolgimento di attività di indagine, il conferimento di deleghe alla polizia giudiziaria né una valutazione sulla fondatezza delle accuse, e non sottrae il procedimento al controllo del giudice per le indagini preliminari attivabile su sollecitazione di parte; ne consegue che il magistrato inquirente è tenuto ad astenersi anche nell’ambito di tali procedimenti ogniqualvolta vi sia un suo interesse personale idoneo a infirmare l’imparzialità dell’azione inquirente.

Nella specie, è stata ravvisata la responsabilità disciplinare del Procuratore aggiunto che, ricevuta dalla polizia giudiziaria delegata la relazione comprensiva di memoria in cui l’esponente indicava tra i possibili responsabili lo stesso incolpato nella sua qualità di presidente di un collegio tributario, aveva proceduto personalmente all’archiviazione del procedimento “a modello 45” anziché astenersi e trasmettere gli atti all’ufficio competente.

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c) Codice di procedura penale

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