La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 12352/2026 ha ricordato che la ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità del delitto di falsa testimonianza, deve consistere in una smentita chiara e non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero, non essendo sufficiente la mera insinuazione del dubbio sulla veridicità della prima deposizione, né una parziale ammissione di fatti veri, né una dichiarazione che, pur volta a minimizzare le conseguenze processuali della testimonianza resa, sostanzialmente confermi il precedente racconto.
Sul punto giova premettere che secondo l’art. 376 cod. pen., nei casi di falsa testimonianza il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità del delitto di falsa testimonianza, deve consistere in una smentita non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero, non essendo sufficiente la mera insinuazione del dubbio sulla veridicità della prima deposizione (Sez. 6, n. 33078 del 11/06/2003, Lumina, Rv. 226442 – 01; Sez. 6, n. 11775 del 15/05/1986, Lebin, Rv. 174143 – 01), né una parziale ammissione di fatti veri, né tantomeno una dichiarazione che, pur volta a minimizzare le conseguenze processuali della testimonianza, sostanzialmente confermi il precedente racconto (Sez. 6, n. 9955 del 04/02/2016, Z., Rv. 266472 – 01; Sez. 1, n. 32574 del 21/04/2023, Paiano, Rv. 285050 – 02).
In questa prospettiva la sentenza impugnata ha evidenziato come S. in realtà non avesse smentito in modo assoluto quanto precedentemente affermato, limitandosi a metterlo in dubbio.
Tale motivazione, tuttavia, è stata aggredita nel ricorso richiamando i passaggi delle due sentenze di merito con cui S. aveva, alla fine, ammesso che l’ordine di acquisto non era stato fatto in seguito al furto e che si trattava di un ordine diverso (cfr. pag. 440 della sentenza di primo grado in cui si afferma: «il teste finisce con l’ammettere che l’ordinativo, siccome precedente al furto, era da esso indipendente»; nonché pag. 758 della sentenza impugnata, ove si afferma che «Ora, messo di fronte all’evidenza, il teste finiva per ammettere che l’ordinativo, siccome precedente al furto, era da esso indipendente»).
Tali censure colgono, effettivamente, un profilo di contraddizione nella motivazione della sentenza, tale da rendere necessario un rinnovato sforzo motivazionale da parte del giudice di merito in relazione a un profilo certamente centrale della vicenda. che Salvatore Muto non avesse escluso l’illecita provenienza degli stessi, limitandosi ad affermare che essi non fossero gli stessi ombrelloni che erano stati rubati; e sulla considerazione, anch’essa priva di alcun aggancio fattuale, che gli ombrelloni forniti
Massime precedenti Conformi: N. 33078 del 2003 Rv. 226442-01, N. 9955 del 2016 Rv. 266472 01 Massime precedenti Vedi: N. 32574 del 2023 Rv. 285050-02
