Lista testi e il deposito cartaceo del pubblico ministero: una “prassi” in aperta violazione dell’obbligo esclusivamente telematico (Riccardo Radi)

Female lawyer handing a document to male judge in courtroom

La Procura della Repubblica di Roma, nella sostanziale indifferenza degli avvocati e dei giudicanti, continua ad adottare una prassi singolare, inserisce la propria lista testi nel fascicolo, che ai sensi dell’articolo 553 c.p.p., viene trasmesso al giudice dell’udienza predibattimentale.

All’esito dell’udienza predibattimentale, in caso di fissazione della prosecuzione del giudizio ai sensi dell’articolo 554 ter comma 3 cpp nel momento che il giudicante dispone la restituzione del fascicolo di indagini al pubblico ministero, quest’ultimo deposita in udienza, brevi manu, la propria lista testi che viene inserita nel fascicolo dell’udienza dibattimentale.

Ne avevamo scritto il 23 marzo del 2025, il tempo scorre inesorabile e nulla cambia:

Tale modalità di deposito continua ed è apertamente in contrasto con quanto previsto normativamente dagli articoli 111 bis e ter cpp che indicano l’obbligo esclusivamente telematico anche per gli inquirenti e/o interni.

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