Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25975/2026, 2/9 luglio 2026, ha ribadito che sono inammissibili nel giudizio di cassazione tutte le doglianze che contestano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che prospettano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove.
Provvedimento impugnato
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cassino ha assolto XXX dal delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ascrittole, perché il fatto non costituisce reato, valorizzando in favore dell’imputata (che mal comprende la lingua italiana) il difetto di una compiuta prova del dolo di illecita occupazione, alla luce di quanto emerso nell’istruttoria in merito al suo «acquisto», per una modica cifra, dell’appartamento Ater, trovato privo di serratura e di arredi al sopralluogo degli operanti.
Ricorso per cassazione
Avverso tale decisione ricorre per cassazione – ai sensi degli artt. 550, comma 1, 593, comma 2, e 608, comma 1, cod. proc. pen. – la Procura generale presso la Corte di appello di Roma, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, discendente da valutazioni perplesse quanto alla ricostruzione in fatto e logicamente incongrue per quel che concerne la possibilità di ottenere legittimamente la disponibilità di un immobile avente porta di accesso manomessa.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è inammissibile.
L’Ufficio ricorrente, sotto l’abito del vizio di motivazione, sollecita in effetti, in particolare per quel che concerne le dinamiche del foro interno dell’imputata, un’impossibile diversa ponderazione del materiale istruttorio (già, comunque, di per sé complessivamente inidoneo, anche in relazione all’oggettività del fatto, come rilevato dalla Procura generale in sede, a fondare ritualmente un’affermazione di responsabilità).
Invero, sono inammissibili nel giudizio di cassazione tutte le doglianze che contestano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che prospettano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali e dal versamento di somme in favore della Cassa delle ammende.
