Diversa qualificazione giuridica del capo di imputazione: ammissibile anche nel rito abbreviato se sia nota o concretamente prevedibile per l’imputato anche alla luce degli atti già acquisiti e conosciuti (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22245/2026, 23 aprile/16 giugno 2026, ha chiarito che, anche nel rito abbreviato, il fatto compiutamente descritto nel capo d’imputazione può trovare una diversa qualificazione giuridica, quando questa sia nota o concretamente prevedibile per l’imputato anche alla luce degli atti già acquisiti e conosciuti, e sempre che non ne derivi una concreta lesione delle prerogative difensive.

Provvedimento impugnato

Con sentenza del 21 ottobre 2025, la Corte di appello di XXX, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di XXX il 7 gennaio 2025 all’esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni uno, mesi due e giorni otto di reclusione la pena inflitta a JA, confermandone la condanna per il reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen., così riqualificata l’originaria contestazione formulata ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, perché in possesso di una carta d’identità contraffatta, valida per l’espatrio, a lui intestata.

L’imputato ha ottenuto i benefici di legge e sono stati, altresì, dichiarati la falsità del documento in sequestro, nonché la sua confisca e cancellazione.

Secondo l’imputazione, JA, in XXX il 6 gennaio 2025, veniva trovato in possesso della detta carta, da lui esibita al personale addetto ai controlli prima dell’imbarco su un volo diretto a Malaga, venendo così arrestato in flagranza e presentato per il giudizio direttissimo, chiedendo, poi, in sede di convalida di definire il procedimento con giudizio abbreviato, da celebrarsi allo stato degli atti.

Secondo il primo giudice, il personale addetto al controllo dei documenti del viaggiatore aveva richiesto l’intervento della Polizia di Frontiera per verificare la genuinità della carta d’identità esibita, che, pur riportando l’effigie del possessore, aveva destato sospetti di contraffazione, poi confermata dalla successiva relazione tecnica, redatta da personale specializzato della Polizia di Stato abilitato dal Ministero dell’interno alla certificazione delle falsità documentali, la quale aveva evidenziato: utilizzo di supporto non genuino, imitazione a mezzo stampa di alcuni elementi di sicurezza, riproduzione della stampa di fondo con tecnica non conforme, personalizzazione con tipologia di caratteri non in uso in quei modelli, reazione non conforme all’originale all’analisi alla luce U.V. e alla lettura ottica, nonché illeggibilità del microchip.

Il Tribunale ha valorizzato, inoltre, le dichiarazioni rese dall’imputato nell’interrogatorio reso all’udienza di convalida dell’arresto, avendo egli ammesso l’addebito, precisando di avere commissionato la contraffazione della carta d’identità perché il Comune di XXX non voleva rilasciargliene una con l’indirizzo di residenza indicato presso un immobile nel quale, secondo quanto da lui stesso riferito, in realtà non viveva, vicenda collegata a un contenzioso con il fratello relativo a quel bene.

Sulla base di tali dati il primo giudice ha ritenuto integrato non il mero possesso del documento falso, ma il concorso nella sua formazione, osservando che l’imputato aveva fornito almeno la propria effigie e comunque commissionato il falso, escludendo, altresì, sia la grossolanità della contraffazione ai sensi dell’art. 49 cod. pen., sia la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ma non nella massima estensione, reputando che l’ammissione dei fatti fosse stata in larga misura determinata dalla flagranza e rilevando, inoltre, la non piena linearità della versione offerta dall’imputato, il quale aveva dapprima riferito di avere smarrito il proprio documento e solo successivamente aveva ammesso di avere commissionato la contraffazione. Ha determinato, quindi, la pena base in anni due e mesi otto di reclusione, ridotta ad anni due per le circostanze attenuanti generiche e, quindi, ad anni uno e mesi quattro per il rito, con i doppi benefici di legge.

Su appello del difensore dell’imputato, la Corte di appello di XXX ha, come detto, ritenuto infondati tutti i motivi di gravame, tranne il quarto, riconoscendo il massimo effetto riduttivo alle circostanze attenuanti generiche.

Ricorso per cassazione

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6, comma 3, lett. a) e b), CEDU.

Sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente reputato legittima la condanna per il reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen., a fronte di una originaria contestazione limitata al mero possesso del documento falso di cui al comma 1 di detto articolo.

Assume che la fattispecie del comma 2 integri un reato autonomo, ontologicamente distinto e più grave, sicché la sua affermazione all’esito di giudizio abbreviato incondizionato, in assenza di rituale modifica dell’imputazione, avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.

Censura, inoltre, il criterio della “concreta prevedibilità” utilizzato dalla Corte di appello, reputandolo elastico, postumo e incompatibile con un processo di parti, poiché finirebbe col gravare la difesa dell’onere di prefigurare e contrastare ipotesi giuridiche più gravose mai formalmente introdotte dall’accusa e, anzi, superando la stessa ipotesi accusatoria.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all’art. 49, comma 2, cod. pen., sotto il duplice profilo del falso grossolano e del falso innocuo. La difesa sostiene, in primo luogo, che la contraffazione sarebbe stata immediatamente percepita dal personale di terra e che la Corte di appello avrebbe indebitamente confuso il piano dell’accertamento tecnico, comunque doveroso, con quello della idoneità decettiva ex ante del documento.

Il ricorrente valorizza, quali indici di grossolanità, l’uso di caratteri non conformi ai modelli autentici, l’assenza di elementi grafici propri delle carte d’identità rilasciate dal 2016, l’immediatezza del sospetto sorto in sede di controllo e la rapidità dell’accertamento tecnico. In secondo luogo, deduce che il falso sarebbe comunque innocuo, perché il documento recava le corrette generalità e la reale fotografia dell’imputato; aggiunge che la valorizzazione della difformità dell’indirizzo di residenza costituirebbe un improprio slittamento dall’irregolarità amministrativa alla tipicità penale, non essendo neppure dimostrato, secondo il ricorrente, che l’imputato non risiedesse all’indirizzo indicato.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6, comma 3, lett. a) e b), CEDU, assumendo che la condanna per il reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen., a fronte dell’originaria contestazione ex comma 1, sarebbe stata pronunciata all’esito di giudizio abbreviato incondizionato in assenza di rituale modifica dell’imputazione, con conseguente lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.

Il motivo, tuttavia, si pone in contrasto con la pacifica giurisprudenza di legittimità.

In termini generali, va ribadito che, nel giudizio abbreviato, la modifica dell’imputazione è consentita solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge; in tale prospettiva si collocano, da un lato, Corte cost., sent. n. 140 del 2010, e, dall’altro, Sez. U, n. 5788 del 18/04/2019, dep. 13/02/2020, Halan, Rv. 277706-01, da cui si desume che nel giudizio abbreviato la contestazione suppletiva possa ricollegarsi solo ai fatti emergenti dagli esiti istruttori eventualmente disposti, anche ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

Ciò posto, distinto è però il tema della riqualificazione giuridica del fatto da parte del giudice. La giurisprudenza di legittimità, recependo, sul punto, quanto evidenziato da quella convenzionale (per tutte, si veda la nota Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), ha ribadito, anche in sede penale, la validità dell’antico brocardo iura novit curia: sicché il fatto compiutamente descritto nel capo d’imputazione può trovare una diversa qualificazione giuridica, quando questa sia nota o concretamente prevedibile per l’imputato anche alla luce degli atti già acquisiti e conosciuti, e sempre che non ne derivi una concreta lesione delle prerogative difensive (Sez. 2, n. 5260 del 24/01/2017, Rv. 269666-01; così pure Sez. 5, n. 48677 del 06/06/2014, Rv. 261356-01, in un caso in cui la Suprema Corte ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l’imputato era stato condannato in primo grado per il reato previsto dall’art. 497-bis cod. pen. e in appello per quello previsto dagli artt. 482- 477 cod. pen.).

Dunque, l’attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438-01).

La riqualifica può avvenire anche in malam partem e persino in sede di legittimità: tanto che non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza con la quale la Corte di cassazione, a seguito di impugnazione da parte del solo imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave, da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione, in quanto il predetto divieto impedisce soltanto un trattamento sanzionatorio deteriore per il condannato (Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, Rv. 287231-02; così pure Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Rv. 279772-01).

Ed è stato ribadito che anche il giudice di appello può riqualificare il fatto in un reato più grave, nel rispetto delle garanzie del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, sempre a condizione che tale diversa definizione giuridica sia prevedibile ovvero che l’imputato sia posto in condizione di difendersi e – in caso di appello del solo imputato – che non sia operata una modifica in peius del trattamento sanzionatorio (così Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, Rv. 287796-01, in un caso di riqualifica del delitto di atti persecutori contestato nella diversa e più grave fattispecie di maltrattamenti contro familiari o conviventi, laddove si è anche precisato, in motivazione, che la possibilità di proporre ricorso per cassazione è sufficiente ad assicurare il contraddittorio, soprattutto quando non venga prospettato alcun vulnus in ordine alla facoltà di difendersi).

La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che pure la riqualificazione all’esito del giudizio abbreviato “secco” è possibile, ponendosi in contrasto con l’art. 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU solo quando non sia in concreto prevedibile da parte dell’imputato (in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 1625 del 12/12/2012, Rv. 254452-01, nonché Sez. 2, n. 38821 del 25/06/2019, Rv. 277047-01).

Tanto, peraltro, concilia il detto esercizio del potere da parte del giudice di dare corretta qualificazione giuridica al fatto oggetto di imputazione, il diritto dell’imputato di conoscere esattamente e preventivamente l’accusa nei suoi riguardi e, infine, il principio costituzionale di ragionevole durata del processo; principio, quest’ultimo, che verrebbe di fatto gravemente, ed inutilmente, compresso laddove, a fronte di dati fattuali contestati in modo chiaro e senza mutamento alcuno e ab origine prevedibilmente da qualificare in modo difforme, si dovesse imporre un’inutile (e contra legem: l’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., prevede che ciò avvenga solo se il «fatto è diverso da come descritto» nel capo d’imputazione) regressione del procedimento, senza che sia addotta la lesione di alcun diritto, da parte della difesa.

Tanto premesso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo che nel caso di specie la diversa qualificazione del fatto avesse carattere “a sorpresa”.

La riqualificazione, infatti, non è derivata dall’introduzione di un fatto nuovo o di un elemento storico rimasto estraneo al materiale processuale, ma dalla diversa sussunzione di dati già presenti nel compendio investigativo cristallizzato al momento della scelta del rito e conosciuti dalla difesa (anzi, provenienti dallo stesso imputato, che ha riferito, nel detto interrogatorio, di aver commissionato la contraffazione in questione), oltre che coerenti con la descrizione del fatto contenuta nell’imputazione. In particolare, la circostanza che si trattasse di un “documento valido per l’espatrio”, ossia dell’imitazione di una “carta d’identità italiana”, esibita “al personale addetto ai controlli, prima dell’imbarco” – dunque, al chiaro fine dell’identificazione di chi vi era effigiato – implicava l’utilizzo, per l’appunto, della detta effigie dello stesso imputato: che, come dallo stesso ammesso, ben sapeva di aver commissionato il documento di cui si tratta.

Ne consegue che la diversa sussunzione giuridica della medesima vicenda nel paradigma dell’art. 497-bis, comma 2, cod. pen. risultava, più che concretamente prevedibile, agevolmente prevedibile e non può aver determinato alcuna effettiva compressione del diritto di difesa: come del resto si desume dalle difese prospettate da parte ricorrente, che non indica quale specifica iniziativa difensiva, quale diverso assetto della scelta processuale o quale concreto approfondimento istruttorio sarebbe stato impedito dalla riqualificazione.

Tale conclusione è coerente anche con il principio, risalente ma costante, secondo cui la verifica della correlazione tra accusa e sentenza non va risolta in un mero confronto letterale, ma richiede di accertare se l’imputato sia stato posto in concreta condizione di difendersi in ordine all’oggetto dell’addebito (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01).

Tanto che, di recente, persino l’unificazione in un unico delitto di plurime contestazioni è stata ritenuta rispettosa dei menzionati principi (così Sez. 6, n. 3358 del 22/10/2025, dep. 2026, Rv. 289258-01, secondo cui non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per corruzione, pronunciata previa unificazione, in un unico delitto, di diverse condotte corruttive contestate in autonome imputazioni, risultando delineati fin dall’origine i fatti addebitati e non realizzandosi, secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 novembre 2023, C175/22, B.K., un effetto a sorpresa della qualificazione giuridica, rispetto al quale l’imputato è comunque onerato di indicare la lesione in concreto recata alle proprie prerogative difensive).

Né giova al ricorrente la natura autonoma della fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 497-bis cod. pen., poiché tale autonomia, in sé considerata, non esclude la legittimità della riqualificazione quando, come nella specie, il fatto storico contestato e allo stesso noto, già deponeva necessariamente in tal senso.

La motivazione, pertanto, non si risolve in una arbitraria “creazione” giudiziale dell’accusa, ma in una lettura giuridica del fatto coerente con il capo d’imputazione e con quanto noto allo stesso imputato al momento della scelta del rito, a partire dalla sua ammissione di aver commissionato il documento falso.

Il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 49, comma 2, cod. pen., sotto i profili del falso grossolano e del falso innocuo, è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza.

Quanto al dedotto falso grossolano, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità esclude la punibilità solo quando la falsificazione sia così macroscopica da risultare immediatamente riconoscibile ictu oculi da chiunque, e quindi del tutto inidonea a ledere la fede pubblica (in tal senso Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Rv. 276639-01, che ha escluso la grossolanità del falso in relazione ad una patente nigeriana e ad una carta di residenza francese, la cui contraffazione emergeva da indizi – quali l’assenza dei timbri delle autorità preposte al rilascio e la forma inconsueta – percepibili soltanto da personale specializzato).

In tale ottica, è stato, altresì, precisato che la valutazione dell’inidoneità assoluta dell’azione, che dà luogo al reato impossibile, dev’essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l’azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non ex post (confronta, negli stessi termini, Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Rv. 257063-01).

In estrema sintesi, la nozione di falso grossolano, dunque, non coincide con il semplice sospetto di falsità nutrito da operatori qualificati, ma presuppone una difformità talmente evidente da risultare percepibile da qualsiasi consociato con una mera disamina del documento. Alla luce di tale principio, la decisione impugnata si sottrae alle censure difensive. La Corte di appello ha infatti evidenziato, con argomentazione congrua, che la natura apocrifa del documento fu accertata attraverso verifiche tecniche svolte da personale specializzato e che gli indici di falsità attenevano a profili strutturali e di sicurezza del supporto, non riducibili a una falsificazione immediatamente percepibile da chiunque.

Né assumono rilievo decisivo, in senso contrario, gli specifici indici valorizzati dal ricorrente – caratteri tipografici non conformi, difformità grafiche e assenza di elementi propri dei modelli autentici – trattandosi di profili che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, sono stati colti e valutati da soggetti professionalmente deputati al controllo dei documenti e mediante verifiche tecniche, non già di difformità macroscopiche percepibili ictu oculi da qualunque consociato.

Parimenti, la rapidità dell’accertamento non dimostra la grossolanità del falso, potendo essa dipendere dalla disponibilità, presso lo scalo aeroportuale, di personale specializzato e strumenti idonei alla verifica documentale.

La motivazione impugnata, pertanto, si conforma al detto principio secondo cui l’inidoneità assoluta dell’azione deve risultare ex ante e in termini di immediata e generalizzata riconoscibilità, con valutazione di merito immune da vizi e, come tale, non altrimenti censurabile in questa sede.

Neppure è configurabile il falso innocuo.

Secondo la più recente giurisprudenza della Corte, esso ricorre soltanto quando la falsità si riveli in concreto inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità dei documenti, ossia quando l’alterazione non abbia alcuna capacità di incidere sul significato comunicativo dell’atto e, dunque, sulla sua attitudine probatoria (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rv. 241936-01): in definitiva, quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell’atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 280453-01).

In particolare, l’innocuità non va valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto e, soprattutto, deve emergere dall’atto stesso (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, Rv. 280453; Sez. 5, n. 8200 del 15/01/2018, Rv. 272419; Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Rv. 258946; in tal senso anche Cass. n. 15836 del 2023, non massimata).

In breve, il falso innocuo si configura solo allorché riguardi un dato o un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo (Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Rv. 270245–01).

Nel caso in esame tale presupposto difetta in modo evidente. Il documento contraffatto era costituito da una carta d’identità valida per l’espatrio, esibita proprio al fine di superare i controlli aeroportuali e consentire l’imbarco su un volo internazionale; si tratta, dunque, di un atto avente una tipica e rilevante efficacia identificativa e probatoria. Il fatto che esso recasse le vere generalità e la reale effigie dell’imputato non ne elide, ma anzi ne rafforza, la potenzialità decettiva. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso l’innocuità del falso, rilevando altresì che il documento riportava un indirizzo di residenza che, secondo quanto riferito dallo stesso imputato e valorizzato da giudici di merito, costituiva proprio la ragione per la quale egli aveva commissionato il documento falso.

Ciò, infine. senza considerare che, anche a prescindere dal dato della residenza, la carta d’identità valida per l’espatrio conserva funzione identificativa e probatoria, sicché la falsità materiale non può definirsi in sé innocua.