L’avvocato che scredita il collega scrivendo una lettera al suo cliente (Redazione)

Woman sitting at a wooden table looking shocked while reading a letter

Scrivere una missiva alla controparte e definire il suo difensore una persona che ignora “istituti giuridici che si acquisiscono ai primi anni universitari, oltre che nell’esercizio concreto della professione”.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 84/2026 (allegata al post) ha esaminato i seguenti capo capi di incolpazione:

per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza, probità, decoro, coscienza, diligenza e per aver compromesso l’immagine della professione forense, con ciò violando gli artt. 1 comma 3, 4 commi 1 e 2, 9, 10, 11, 12, 14, 19 e 20 del CDF e, nello specifico:

1) per aver scritto nella missiva, trasmessa all’avv. [OMISSIS] ed alla cliente di questi, soc. [OMISSIS] spa, via pec in data 25.07.2019, le seguenti frasi: “Non devo assolutamente insegnarti che semmai il giudice avesse statuito come sostieni, avrebbe disposto diversamente. Ovvero, avrebbe statuito “non sospende il pignoramento” …Non ti pare? Sono deduzioni elementari su cui non dovresti avere dubbio. Dovresti anche sapere dal momento che lo studiamo all’Università che la sospensione di un atto impedisce il protrarsi di qualsivoglia effetto giuridico…. In proposito, dagli studi che avresti dovuto acquisire negli anni universitari, dovresti sapere benissimo che il Giudice adito in sede cautelare….decide quando ritiene fondati i motivi di adottare i provvedimenti INAUDITA ALTERA PARTE …. Quindi, caro collega, al quale non pensavo certo di arguire sul tema ….Non pensavo che avrei dovuto fare lezione di procedura ad un collega su circostanze ed istituti giuridici che si acquisiscono ai primi anni universitari, oltre che nell’esercizio concreto della professione”, con ciò violando anche gli artt. 42 comma 1 e 52 comma 1 CDF;

2) per aver scritto direttamente alla soc. [OMISSIS] spa, allorché l’avv. [OMISSIS] aveva anticipatamente scritto all’avv. [OMISSIS] di corrispondere unicamente con il medesimo, con ciò violando anche l’art. 41 comma 1 CDF”;

Con la sentenza citata il CNF ha stabilito che: costituisce illecito disciplinare, per violazione degli artt. 42 e 52 cdf, il comportamento dell’avvocato che denigri un collega nella corrispondenza inviata direttamente al suo cliente, trattandosi di condotta particolarmente lesiva della dignità professionale, volta a minare il rapporto fiduciario tra il collega e il suo assistito 

Nel caso di specie, l’avvocato aveva inviato una diffida alla controparte, ivi palesemente accusando di incompetenza il suo difensore in maniera gratuita, affermando in particolare di ignorare “istituti giuridici che si acquisiscono ai primi anni universitari, oltre che nell’esercizio concreto della professione”.

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