Dare dell’incompetente e qualificare un professionista “avvocato delle cause perse” non costituisce diffamazione in quanto scriminato ai sensi dell’art. 51 cod. pen. cassazione penale sezione 5 sentenza numero 22689/2026.
La Suprema Corte ribalta la sentenza di merito di condanna ed accoglie il ricorso.
Una adeguata contestualizzazione del linguaggio – estrinsecatosi nel corso di assemblee condominiali (o comunque in relazione o in occasione alle stesse) in cui si discuteva delle cause intentate dall’imputato nei confronti del condominio, difeso dalla odierna p.o., cause in cui l’imputato era risultato vincitore, e la p.o. soccombente – legittimava il convincimento della scarsa professionalità della p.o., e consente di ricondurre la condotta, in assenza di un chiaro attacco ad hominem, nell’alveo scriminante del diritto di critica.
Va ricordato, preliminarmente, che, secondo incontrastato orientamento di legittimità, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato (ex plurimis, Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005 (dep. 2006), Rv. 233749; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Rv. 261284; Sez. 5 n. 2473 del 10/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278145).
Secondo l’elaborazione della Suprema Corte, il bene giuridico tutelato dall’art. 595 cod.pen., è l’onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (la reputazione intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell’ambiente in cui quotidianamente vive e opera) di ciascuna persona.
Secondo quella che è comunemente identificata come concezione fattuale dell’onore, ciò che viene tutelato attraverso l’incriminazione in parola, è l’opinione sociale del “valore” della persona offesa dal reato, distinguendosi la lesione della reputazione da quella dell’identità personale, che, secondo la definizione di autorevole dottrina, corrisponde al diritto dell’individuo alla rappresentazione della propria personalità agli altri senza alterazioni e travisamenti.
Interesse che può essere violato anche attraverso rappresentazioni offensive dell’onore ma che, al di fuori di tale evenienza, non ha autonoma rilevanza penale, integrando la lesione esclusivamente un illecito civile. (Sez. 5 n. 849 del 6/11/1992, dep. 1993, Rv. 193494).
Pertanto, la condotta tipica consiste nell’offesa alla reputazione, nel senso che è necessario che, attraverso la comunicazione, scritta o orale, le parole o il segno utilizzati siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo.
Il diritto di critica – quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall’ elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata – rappresentando l’esternazione di un’opinione relativamente a una condotta, ovvero a un’affermazione, altrui, si inserisce nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Carta costituzionale e dall’art. 10 della Convenzione EDU.
Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
Deve allora ricordarsi, con riferimento alla veridicità dei fatti oggetto di critica, che quest’ultima, a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, concretizzandosi nella manifestazione di un’opinione meramente soggettiva (di un giudizio valutativo), non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica (cfr. ex multis Sez. 5, n. 25518 del 26/9/2016, Volpe, Rv. 270284; Sez. 5, n. 49570 del 23/9/2014, Natuzzi, Rv. 261340; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Simeoni, Rv. 249239).
Ciò in quanto il giudizio critico è necessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento; esso è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientato e teso a evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare (Sez. 5, n. 19334 del 5/3/2004, Giacalone, non massimata, conf. Sez. 1 – , n. 8801 del 13/11/2018 Rv. 276167).
La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè “giudizi di valore”, trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un “sufficiente riscontro fattuale” (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-Trend Zeitschriften-Verlags Gmbh c. Austria rie. n 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l’esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33).
Il giudizio valutativo, a differenza del fatto presupposto, non può pretendersi né che sia “obiettivo”, né, in linea astratta, “vero” o “falso”.
Diversamente opinando, si rischierebbe di sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, in palese contrasto con le garanzie costituzionali. (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007 – dep. 02/04/2008, Pandolfelli, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc. Trevisan, Rv. 221904; Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 de 14/02/2000, Rv. 216534).
Quanto al requisito della continenza, giova rammentare che essa concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale.
La continenza sostanziale, o “materiale”, attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all’interesse alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezione dell’informazione in funzione del tipo di resoconto e dell’utilità/bisogno di esso.
La continenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositiva proporzionata, “corretta” in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere.
Questo significa che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postulano una forma espositiva corretta della critica – e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione – e che non trasmodino nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione.
Tuttavia, essa non è incompatibile con l’uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti. (Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997, G, Rv. 209647).
In realtà, secondo il consolidato canone ermeneutico della cassazione al fine di valutare il rispetto del canone della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio – temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere (Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573).
Con questo si intende ribadire che la diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi: sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la “misura” delle espressioni consentite (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc. Surano, Rv. 261122; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554).
Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell’ambito di un contesto critico e funzionale all’argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174).
Nell’ambito di tale perimetro valutativo, e considerato il contesto dialettico nell’ambito del quale sono state pronunciate le parole di cui all’imputazione nel caso di specie, ritiene il Collegio che il ricorrente abbia correttamente esercitato il proprio diritto di critica, ponendo in essere una condotta scriminabile ex art. 51 cod. pen. .
E tanto perché è ravvisabile il requisito della veridicità del fatto presupposto, nella declinazione di cui si è detto, non rinvenendosi nella ricostruzione in fatto proveniente dalla sentenza impugnata un travisamento del nucleo e del profilo essenziale dei fatti, che non risultano strumentalmente travisati e manipolati.
D’altronde, l’imputato si è espresso in termini certamente critici nei confronti dell’operato professionale della p.o., ma senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all’unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non emergendo la gratuità delle parole e neppure la loro idoneità a esporre allo scherno e al ludibrio degli astanti la destinataria di tali espressioni.
Non può, cioè, escludersi il requisito della continenza: nel rivolgersi all’assemblea dei condomini (direttamente o a mezzo missive inoltrate all’amministratore condominiale) per segnalare quello che, a suo modo di vedere, e forte dell’evidenza dei risultati raggiunti nella sede giudiziaria, era stato un comportamento scarsamente professionale del difensore del condominio (appunto, l’odierna p.o.), il ricorrente ha esercitato correttamente il suo diritto di critica.
Non può, infatti, dirsi che egli si sia reso protagonista di un attacco personale alla p.o., solo perché ha posto in rilievo, seppure con espressioni colorite, i risultati negativi della sua attività professionale, e stigmatizzato negativamente la condotta deontologica della persona offesa, esplicitandone le ragioni di critica.
L’epilogo del presente giudizio di legittimità è l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato in quanto scriminato ai sensi dell’art. 51 cod. pen., per essere riconducibile nell’ambito, costituzionalmente presidiato, del diritto di manifestazione del pensiero, nella declinazione del diritto di critica.
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