La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 21697/2026, in tema di responsabilità per colpa, ha stabilito che l’amministratore di condominio, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., è titolare di una posizione di garanzia, in virtù della quale è gravato dall’obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni di pericolo per l’incolumità di terzi.
In motivazione, la Suprema Corte ha, altresì, affermato che la posizione di garanzia discende dal potere, attribuito all’amministratore dalle norme del codice civile, di compiere gli atti di manutenzione e di gestione della cosa comune e quelli di amministrazione straordinaria, anche in assenza di delibera assembleare, in caso urgenza.
