La Cassazione penale sezione 5 con sentenza numero 14444/2026 ha stabilito che qualora la parte civile proponga appello avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., ponendo in discussione l’omessa statuizione sugli interessi civili, è ammissibile l’appello incidentale dell’imputato che contesta l’affermazione di penale responsabilità, la quale costituisce il presupposto della condanna risarcitoria invocata dalla parte civile, dovendosi ritenere che il gravame incidentale investa un punto ricompreso nell’oggetto dell’impugnazione principale, qual è quello relativo ai rapporti tra le parti in ordine alla responsabilità civile.
Massime precedenti Conformi: N. 33885 del 2004 Rv. 229557-01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216239-01, N. 10251 del 2007 Rv. 235699-01
