Con ordinanza del 5 giugno 2026 (Ord. n. sez. 945/2026, R.G.N. 10092/2026), la Quinta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, investita dei ricorsi proposti da cinque agenti della Polizia penitenziaria condannati dalla Corte di appello di Firenze, con sentenza del 3 aprile 2025, in relazione ai fatti commessi l’11 ottobre 2018 presso la Casa di reclusione di San Gimignano — ha disposto la rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto interpretativo irrisolto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla qualificazione dogmatica della fattispecie prevista dall’art. 613-bis, comma secondo, cod. pen.
La questione devoluta alle Sezioni Unite è la seguente:
«se la fattispecie prevista dall’art. 613-bis, secondo comma, cod. pen., concernente i fatti di tortura commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, integri un autonomo titolo di reato ovvero una circostanza aggravante speciale, a pena autonoma o indipendente, della fattispecie prevista dal primo comma della medesima disposizione».
La rimessione è stata preceduta da una approfondita analisi del quadro normativo, della genesi legislativa e dei due orientamenti giurisprudenziali contrastanti, che il Collegio ha ritenuto non consentissero di privilegiare senza riserve alcuna delle tesi in campo.
La norma incriminatrice di cui all’art. 613-bis cod. pen. trova la sua origine nell’adempimento degli obblighi internazionali e convenzionali di incriminazione della tortura, posti a carico dell’Italia dalla Convenzione ONU del 1984 contro la tortura (CAT, ratificata con l. n. 498/1988), dall’art. 3 CEDU, dall’art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura del 1987.
La Convenzione ONU ha tracciato una soglia minima di punibilità, centrata sulla tortura di Stato — cioè commessa da funzionari pubblici, con dolo specifico orientato verso finalità di coercizione, punizione, intimidazione o discriminazione — ma ha consentito agli ordinamenti nazionali di apprestare una tutela più ampia, comprensiva anche di condotte poste in essere da soggetti privati.
L’Italia ha dato attuazione agli obblighi di criminalizzazione con la legge 14 luglio 2017, n. 110, che ha introdotto gli artt. 613-bis e 613-ter cod. pen., optando per una soluzione che la dottrina ha definito a «geometria variabile»:
Il primo comma delinea una fattispecie comune, realizzabile da «chiunque», che punisce con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagioni acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o in condizioni di minorata difesa, mediante più condotte ovvero con un trattamento inumano e degradante.
Il secondo comma valorizza invece la dimensione pubblicistica del fatto, prevedendo una pena della reclusione da cinque a dodici anni quando «i fatti di cui al primo comma» siano commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.
È proprio su questa struttura bifasica, ed in particolare sul rapporto tra i due commi, che si è sviluppato il contrasto giurisprudenziale rimesso alle Sezioni Unite.
Primo orientamento: il comma secondo come circostanza aggravante speciale (reato comune aggravato)
Il primo e più risalente indirizzo, espresso in forma esplicita da alcune pronunce della Quinta Sezione, qualifica la fattispecie di cui al comma secondo dell’art. 613-bis cod. pen. come circostanza aggravante speciale della figura comune prevista dal comma primo (Sez. 5, n. 47079 del 08/07/2019, R., Rv. 277544-02, che ha sottolineato come la legge abbia accolto «una sorta di terza via», prevedendo un reato comune con aggravamento afflittivo nell’ipotesi in cui la condotta sia realizzata da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio;
Sez. 5, n. 50208 del 11/10/2019, S., Rv. 277841-01, che ha descritto la norma come disciplinante «un reato comune, contemplando l’eventualità che esso sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio come circostanza aggravante»).
Gli argomenti fondanti di tale orientamento sono essenzialmente i seguenti:
Il dato letterale: il comma secondo non procede a una autonoma descrizione della condotta, dell’evento e delle condizioni della vittima, ma richiama espressamente «i fatti di cui al primo comma», limitandosi ad aggiungere la qualifica soggettiva dell’autore e il nesso funzionale dell’abuso. Ne deriva una relazione di accessorietà strutturale rispetto alla fattispecie comune.
Il criterio strutturale: in coerenza con i principi elaborati dalle Sezioni Unite (in particolare Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, Rv. 221663-01; Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, Casani, Rv. 251270-01), la qualificazione di una previsione come circostanza o come reato autonomo deve essere desunta dalla struttura della descrizione normativa, con prevalenza del criterio strutturale sui dati formali. Poiché la norma richiama il fatto-base senza ridefinirlo, si è in presenza di una circostanza aggravante.
La tecnica legislativa sistematica: la qualità di pubblico ufficiale e l’abuso funzionale sono elementi ricorrentemente utilizzati dal codice penale come fattori di aggravamento di fattispecie comuni (artt. 61 n. 9, 605 comma secondo n. 2, 609-ter comma primo n. 4, 615-ter comma secondo n. 1 cod. pen.), senza che ciò comporti la creazione di fattispecie autonome.
La contenuta distanza tra le cornici edittali: la pena del comma primo (reclusione da quattro a dieci anni) e quella del comma secondo (reclusione da cinque a dodici anni) si discostano in misura relativamente contenuta, coerentemente con lo schema della circostanza aggravante indipendente, non con quello di un reato autonomo radicalmente diverso.
La neutralità degli obblighi convenzionali rispetto alla qualificazione dogmatica: ciò che il diritto sovranazionale impone è l’effettiva punibilità delle condotte di tortura pubblica, non una determinata tecnica normativa interna. La qualificazione come circostanza aggravante, se assistita da adeguate pene e da effettività dell’azione penale, è compatibile con gli obblighi internazionali.
Secondo orientamento: il comma secondo come autonoma fattispecie di reato
Il secondo indirizzo, affermatosi a partire da Sez. 3, n. 32380 del 25/05/2021, qualifica la fattispecie di cui al comma secondo come autonomo titolo di reato distinto e a disvalore progressivo rispetto alla tortura comune di cui al comma primo.
Tra le pronunce di riferimento: Sez. 3, n. 32380 del 25/05/2021 (non massimata), che ha configurato l’art. 613-bis come «delitto a geometria variabile», articolato in due autonome fattispecie incriminatrici: tortura privata (reato comune) e tortura pubblica (reato proprio del pubblico ufficiale); Sez. 5, n. 20675 del 09/04/2026 (non massimata), resa per gli stessi fatti oggi al vaglio del Collegio, nei confronti dei coimputati giudicati con rito abbreviato, che ha mostrato adesione all’indirizzo autonomistico.
Gli argomenti fondanti di tale orientamento sono i seguenti:
La diversa oggettività giuridica e il maggiore disvalore: il comma secondo non introduce un mero incremento sanzionatorio, ma individua una fattispecie propria, sorretta da un autonomo disvalore derivante dall’abuso della funzione pubblica, che sposta il fulcro dell’offesa sulla perversione del potere coercitivo pubblico, con conseguente tradimento del principio di legalità e violazione della fiducia riposta dallo Stato nei propri funzionari.
La cornice edittale autonomamente determinata: la previsione di una pena autonoma — non formulata come aumento proporzionale rispetto alla pena base — è indicativa di una scelta legislativa volta a costruire una fattispecie indipendente.
L’interpretazione sistematica dell’art. 613-bis: il comma terzo, che esclude dall’ambito di applicazione le sofferenze risultanti dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti, è richiamato dal comma secondo; l’art. 613-ter disciplina l’istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura; il quarto comma riferisce le pene ai «commi precedenti». Tali elementi sistematici sarebbero incompatibili con la semplice natura circostanziale della previsione.
Gli obblighi sovranazionali di incriminazione specifica: la tortura di Stato è l’unica forma di tortura per la quale sussiste un obbligo internazionale di incriminazione. La costruzione del comma secondo come mera circostanza aggravante della tortura privata determinerebbe una subordinazione della fattispecie obbligatoriamente criminalizzata a quella che non era invece obbligatoriamente richiesta, con il rischio di vanificare gli obblighi assunti dall’Italia sul piano internazionale.
La sentenza Corte cost. n. 192 del 2023: la Corte di appello di Firenze e l’indirizzo autonomistico hanno valorizzato questa pronuncia come avallo della tesi del reato autonomo, ritenendo che la Consulta avesse presupposto la natura di fattispecie indipendente del comma secondo dell’art. 613-bis cod. pen. nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.
La Quinta Sezione, pur evidenziando in termini analitici la maggiore solidità degli argomenti favorevoli alla tesi circostanziale, ha tuttavia ritenuto di non poter risolvere autonomamente il contrasto, per le seguenti ragioni.
Il Collegio ha puntualmente confutato ciascuno degli argomenti posti a fondamento dell’indirizzo autonomistico:
Il richiamo alle «pene di cui ai commi precedenti» nel quarto comma non impedisce la natura circostanziale, poiché il sistema degli artt. 63 e ss. cod. pen. contempla ordinariamente il concorso di più circostanze sul medesimo fatto-base.
La previsione della scriminante (comma terzo) e dell’istigazione (art. 613-ter) non è incompatibile con la natura meramente circostanziale, essendo figure ordinariamente applicabili anche ai reati circostanziati.
La sentenza Corte cost. n. 192 del 2023 si è limitata a un richiamo ricognitivo dell’orientamento giurisprudenziale espresso da Sez. 3, n. 32380 del 2021, senza assumere la qualificazione come presupposto necessario né come approdo costituzionalmente imposto.
Gli obblighi sovranazionali di incriminazione non impongono una determinata qualificazione tecnico-dogmatica, ma richiedono l’effettività della tutela penale, conseguibile anche mediante la previsione di una circostanza aggravante con cornice edittale adeguata.
Il rischio di bilanciamento rientra nella fisiologia del sistema circostanziale e non giustifica, in via interpretativa, la trasformazione di una circostanza in reato autonomo.
Al tempo stesso, il Collegio ha riconosciuto che la rilevanza sistematica e convenzionale della tortura commessa da pubblici ufficiali, nonché la presenza di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato in senso autonomistico (ribadito anche nella sentenza n. 20675 del 2026, resa per gli stessi fatti), impediscono di liquidare la questione in termini semplici e immediati.
Il contrasto verte su una questione di diritto di speciale importanza, che incide:
sul trattamento sanzionatorio degli imputati (e, in particolare, sulla possibilità che l’aggravante pubblicistica possa essere oggetto di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 69 cod. pen.);
sulla qualificazione giuridica del fatto contestato, con tutti i riflessi in tema di prescrizione, procedibilità, concorso di persone e disciplina delle circostanze;
sulla coerenza del sistema nazionale di tutela della persona con gli obblighi convenzionali e internazionali.
Il Collegio ha altresì verificato che la questione fosse concretamente rilevante per la definizione del giudizio, avendo previamente escluso — con motivazione articolata — la manifesta fondatezza delle eccezioni di inutilizzabilità delle videoriprese sollevate dai ricorrenti. Tale verifica è funzionale a garantire la pregiudizialità logica della questione deferita, coerentemente con i principi in materia di rimessione di cui all’art. 618 cod. proc. pen.
La rimessione alle Sezioni Unite appare giuridicamente corretta e necessaria, in quanto la questione relativa alla qualificazione dell’art. 613-bis, comma secondo, cod. pen. — circostanza aggravante o reato autonomo — non trova soluzione univoca nei criteri ermeneutici generali, investe una norma di recente introduzione con forte carica assiologica, e presenta ricadute pratiche di rilievo sull’intero sistema sanzionatorio della tortura pubblica. Il contrasto tra l’orientamento maggioritario della Quinta Sezione, favorevole alla natura circostanziale, e quello autonomistico affermatosi con Sez. 3, n. 32380 del 2021 e da ultimo ribadito da Sez. 5, n. 20675 del 2026 per i medesimi fatti, rende imprescindibile l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, in applicazione dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen.
