Opporsi, opporsi sempre opporsi a verbale … altrimenti.
La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 12615/2026, in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, ha ricordato che il consenso alla richiesta della controparte di acquisizione allo stesso di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva, può essere espresso tacitamente attraverso l’assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria.
Il motivo di critica, esaminato dalla Suprema Corte, ruota intorno alla contestazione di inutilizzabilità della prova costituita dal riconoscimento fotografico dell’imputato effettuato dalla persona offesa, lamentando una serie di violazioni di legge, tutte manifestamente infondate, e un difetto di motivazione sull’attendibilità dell’individuazione fotografica.
Va premesso, per comprendere meglio le questioni poste, che la persona offesa, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, ha svolto individuazione fotografica nel corso delle indagini preliminari, riconoscendo l’imputato senza ombra di dubbio e ribadendo l’individuazione anche nel corso della sua testimonianza in dibattimento, all’udienza del 4 ottobre 2022 dinanzi al Tribunale di Palermo.
La difesa dell’imputato lamenta di non avere prestato consenso all’acquisizione del verbale di individuazione fotografica e sostiene, in aggiunta, che non sarebbe consentito configurare un consenso tacito a tale acquisizione mediante la sua non contestazione ove disposta dal giudice.
A margine, si deve notare che il ricorrente non rappresenta che vi sia stata opposizione all’acquisizione dell’atto di indagini, in dibattimento e da parte del suo difensore, bensì, soltanto, critica l’opzione interpretativa che conferisce al comportamento difensivo di mancata contestazione di una tale acquisizione il significato di consenso ad essa.
Orbene, la tesi difensiva è in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità dominante, in base alla quale, in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso alla richiesta della controparte di acquisizione allo stesso di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva, può essere espresso tacitamente attraverso l’assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata é incompatibile con una volontà contraria (Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025, Di Nanni, Rv. 288533 – 01; Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088 – 01; Sez. 4, n. 4635 del 15/01/2020, Guarnieri, Rv. 278292 — 01. Contra una sola sentenza Sez. 4, n. 24086 del 17/01/2024, Carvelli, Rv. 286469).
Quanto alla censura dedicata al fatto che l’accordo di acquisizione delle prove, datato 4.10.2022, riguardasse soltanto il verbale di ricezione della denuncia sporta dalla persona offesa e non anche l’individuazione fotografica, si tratta di un’obiezione che insiste a sostenere una tesi smentita dalle sentenze di merito.
In particolare, il provvedimento impugnato riporta chiaramente che il consenso all’acquisizione documentale prestato dalla difesa ha avuto ad oggetto anche il verbale di individuazione fotografica.
