Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 24064/2026, 26 maggio/30 giugno 2026, ha affermato che nella materia cautelare, allorchè i procedimenti di impugnazione siano trattati separatamente e in modo autonomo l’uno dall’altro, non può trovare applicazione l’effetto estensivo previsto dall’art. 587 cod. proc. pen. perché la frammentazione e l’autonomia dei diversi procedimenti, per il margine di discrezionalità valutativa propria di ogni decisione, possono dare luogo a valutazioni difformi, che possono essere eventualmente sanate per il carattere provvisorio delle decisioni, attraverso la rivalutazione delle singole posizioni da parte del giudice che procede. Tuttavia, quando il vizio dedotto infici radicalmente la legittimità della ordinanza genetica, esso si estende necessariamente agli altri coindagati, anche se costoro non abbiano proposto impugnazione o la loro impugnazione sia stata rigettata per ragioni diverse da quelle afferenti al rilevato vizio strutturale (in tale senso, vedi Sez. 6, n. 10809 del 08/01/2021, Rv. 280844; Sez. 5, n. 21641 del 24/03/2004, Rv. 229193).
In via preliminare assume carattere assorbente l’omessa verifica dell’utilizzabilità delle intercettazioni per effetto della intervenuta diversa qualificazione dei fatti ai sensi del reato previsto dall’art. 346-bis cod. pen., trattandosi di un reato per il quale le intercettazioni non sono consentite in ragione dei limiti edittali di pena previsti dall’art. 266 cod. proc. pen. Sebbene tale questione non sia stata dedotta dal ricorrente, deve trovare applicazione l’effetto estensivo previsto dall’art. 587 cod. proc. pen., in considerazione del vizio radicale che inficia l’ordinanza genetica della misura cautelare che è quella emessa dal Tribunale in sede di appello cautelare promosso dal PM, trattato in quella sede unitariamente nei confronti del coindagato SM, la cui ordinanza è stata impugnata con separato ricorso per cassazione deciso nel corso dell’udienza odierna da questo medesimo collegio della Corte di cassazione con il disposto annullamento con rinvio.
È noto il principio secondo cui nella materia cautelare, allorchè i procedimenti di impugnazione siano trattati separatamente e in modo autonomo l’uno dall’altro, non può trovare applicazione l’effetto estensivo previsto dall’art. 587 cod. proc. pen. perché la frammentazione e l’autonomia dei diversi procedimenti, per il margine di discrezionalità valutativa propria di ogni decisione, possono dare luogo a valutazioni difformi, che possono essere eventualmente sanate per il carattere provvisorio delle decisioni, attraverso la rivalutazione delle singole posizioni da parte del giudice che procede (Sez. U, n. 34623 del 26/06/2002, Di Donato, Rv. 222261).
In materia di misure cautelari personali, secondo tale orientamento consolidato, presupposto indispensabile per l’estensione degli effetti favorevoli della decisione è, pertanto, che il procedimento incidentale sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo, costituendo ostacolo alla estensione di tali effetti favorevoli il sorgere frammentario ed autonomo dei procedimenti incidentali scaturenti da un iniziale provvedimento cautelare a struttura plurisoggettiva.
Tuttavia, è stato già affermato e precisato che quando il vizio dedotto infici radicalmente la legittimità della ordinanza genetica, esso si estende necessariamente agli altri coindagati, anche se costoro non abbiano proposto impugnazione o la loro impugnazione sia stata rigettata per ragioni diverse da quelle afferenti il rilevato vizio strutturale (in tale senso, vedi Sez. 6, n. 10809 del 08/01/2021, Rv. 280844; Sez. 5, n. 21641 del 24/03/2004, Rv. 229193).
Pertanto, l’omessa verifica dell’utilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento della medesima ordinanza cautelare emessa dal Tribunale in sede di accoglimento parziale dell’appello cautelare promosso dal PM nei confronti del coindagato SM giova anche al ricorrente FA sebbene non dedotta nel ricorso per cassazione dal medesimo proposto.
