La Cassazione civile sezione 2 con ordinanza numero 22926 dell’8 luglio 2026, in tema di deposito telematico degli atti nel giudizio di cassazione, ha sottolineato che la nota del ministero della Giustizia che autorizza in via generale i pubblici ministeri al deposito cartaceo degli atti introduttivi, per ragioni di malfunzionamento degli applicativi informatici, non ha natura normativa né efficacia derogatoria rispetto all’articolo 196-quater, comma 4, disp. att. Cpc: ne consegue che, in difetto della specifica autorizzazione del capo dell’ufficio giudiziario e della certificazione del direttore generale per i servizi informativi automatizzati circa il mancato funzionamento dei sistemi, il ricorso depositato con modalità non telematiche deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’articolo 369 Cpc.
