Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale: l’atto contrario ai doveri d’ufficio rileva esclusivamente ai fini del dolo (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 24325/2026, 11 giugno/1° luglio 2026, ha ricordato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nel delitto di cui all’art. 336 cod. pen. l’atto contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell’elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e, più precisamente, del dolo specifico che attiene alla finalità che l’agente si propone con il suo comportamento, sicché, se questo agisce con minaccia e con l’intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell’ufficio, il delitto è consumato, sia che l’attività commissiva o l’omissione cui è finalizzata l’azione dell’agente siano state già realizzate, sia che ancora debbano esserlo (Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282434 – 01; Sez. 6, n. 7346 del 22/01/2004, Rv. 229162 – 01).

Né si richiede che l’atto d’ufficio sia specificamente determinato, essendo invece sufficiente che, sulla base del contesto in cui è espressa la minaccia, sia determinabile – in termini generali o specifici – il genere di condotta alla cui realizzazione o omissione essa è finalizzata. Infatti, per la configurabilità del reato di cui all’art. 336 cod. pen., le azioni intimidatorie devono essere volte a ostacolare l’esercizio del complesso di competenze e funzioni del pubblico ufficiale, non lo specifico servizio concretamente svolto (Sez. 6, n. 5382 dell’11/01/2021, dep. 2022, non mass.; Sez. 6, n. 14883 del 09/02/2017, Rv. 269380 – 01).

Quel che rileva, quindi, ai fini dell’integrazione del delitto, è la condotta violenta o minatoria esercitata nei confronti del pubblico agente e finalizzata alla commissione, da parte di quest’ultimo, dell’atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione di quello dovuto.

È opportuno rammentare che, peraltro, una più lieve ipotesi di reato è prevista, al terzo comma dell’art. 336 cod. pen., nel caso in cui la condotta sia diretta a costringere il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio.

Si intende così che il disvalore dell’azione fondante l’incriminazione è incentrato, in via primaria, sulla lesione della libertà di determinazione o di volizione degli organi pubblici, oltre che sulla incolumità e sulla libertà morale delle persone fisiche che subiscono le condotte lesive o minatorie, e non sulla legalità dell’atto in sé.

Sul fronte della condotta minatoria, si è altresì rimarcato in giurisprudenza che, trattandosi di reato di mera condotta, è sufficiente ad integrare il delitto ex art. 336 cod. pen. l’uso di qualsiasi coazione, anche indiretta, nei confronti del pubblico agente, purché idonea a comprimerne la libertà d’azione (Sez. 6, n. 4909 del 04/12/2024, dep. 2025, Rv. 287598 – 02; Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282666 – 01; Sez. 6, n. 24624 del 15/04/2003, Rv. 225492 – 01) o comunque a turbare il pubblico ufficiale nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali (Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, Rv. 263398 – 01; Sez. 6, n. 6164 del 10/01/2011, Rv. 249376 – 01).

In tale prospettiva, va ribadito che, ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 336 cod. pen., l’idoneità della minaccia deve essere valutata con un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l’impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che essa non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato (Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Rv. 260324 – 01; Sez. 6, n. 44850 del 31/10/2007, Rv. 238032 – 01; Sez. 6, n. 34880 del 07/02/2007, Rv. 237603 – 01).