La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 13515/2026 ha ricordato che il delitto di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 cod. civ., analogamente a quello di corruzione di cui all’art. 319 cod. pen., si configura come reato “a duplice schema” e si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa ovvero con la dazione dell’utilità, sicché, ove quest’ultima sia seguita all’iniziale promessa, è in tale ultimo momento che esso si consuma.
In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato che il delitto di corruzione tra privati può assumere le caratteristiche di reato eventualmente permanente, nel caso in cui il rapporto sinallagmatico sia strutturato con modalità operative di tipo seriale destinate a durare nel tempo, o anche quelle di reato a condotta frazionata, qualora il terzo si impegni a effettuare – e poi effettui – versamenti periodici di denaro al soggetto infedele a fronte di ripetute trasgressioni di questo ai propri doveri, con la conseguenza che, in entrambi i casi, il reato si consuma al compimento dell’ultima erogazione.
