Nessuno chiede la trattazione orale che si tiene in presenza del giudice e del solo pubblico ministero, anche questo accade nello “straordinario” mondo della giustizia.
La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 14827/2026, in tema di giudizio di appello, ha stabilito che qualora, in mancanza di tempestiva richiesta di trattazione orale da alcuna delle parti, la celebrazione del giudizio sia avvenuta in forma partecipata senza la presenza del difensore dell’imputato, la sentenza è viziata da nullità assoluta atteso che tale modello procedimentale prevede la presenza obbligatoria del difensore ed è del tutto difforme dal rito cartolare su cui la parte, in mancanza di altre rituali indicazioni, aveva fatto ragionevole affidamento.
Secondo il ricorrente si è verificata, ai sensi dell’art. 179 cpp., la nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata in quanto la celebrazione dell’udienza pubblica, in assenza del difensore dell’imputato – senza neppure la nomina di un difensore di ufficio – che, in mancanza di altre rituali indicazioni, aveva fatto legittimo affidamento sulla trattazione camerale non partecipata del giudizio di appello, ha determinato la violazione del diritto al contraddittorio, stante, appunto, l’assenza del difensore, a fronte invece della presenza del pubblico ministero che concludeva oralmente.
Lo svolgimento del processo con rito partecipato ha luogo, infatti, secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello in forma scritta, con la presenza obbligatoria del difensore.
Pare evidente, nel caso al vaglio, che le indicazioni fornite con il decreto notificato, avessero radicato nel difensore, odierno ricorrente, il ragionevole convincimento che la trattazione del processo di appello fosse stata disposta in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, dal momento che, appunto, non erano state avanzate richieste di diverso tenore, nel termine dei 15 giorni indicato dal giudice.
La decisione di trattare, in assenza di istanza di discussione orale da parte di alcuna delle parti processuali, il giudizio in pubblica udienza con la partecipazione del solo Pubblico Ministero, che rassegnava le sue conclusioni oralmente, senza neppure procedersi alla designazione del difensore di ufficio, non solo non è stata corretta, ma ha comportato la celebrazione del giudizio con una forma del tutto diversa da quella non partecipata – cd. cartacea – oramai stabilita come ordinaria a seguito della riforma Cartabia, ex art. 598-bis cod. proc. pen., che per di più implica la presenza necessaria del difensore.
Rilevante sul punto Sez. 3, Sentenza n. 3 del 21/09/2023, dep. 02/01/2024, Rv. 285696 – 01, che, sebbene pronunciata con riferimento alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ha espresso un principio valido anche rispetto al caso di specie, che, ratione tempris, ricade sotto la vigenza della nuova disciplina di cui all’art.598-bis c.p.p. – risultando l’appello proposto successivamente al 30.6.2024.
Tale pronuncia ha in particolare affermato che il superamento del termine, perentorio, entro cui dev’essere formulata la richiesta di discussione orale dell’appello, ai sensi dell’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina il consolidamento della trattazione con forma scritta, con conseguente irrilevanza, nel processo, delle vicende personali dell’imputato e delle ragioni di rinvio della trattazione scritta diverse dalla nullità degli atti introduttivi e, quindi, dalla non corretta instaurazione del contraddittorio. Dunque, a ragione, si lamenta il mancato avviso di fissazione dell’udienza pubblica all’imputato e al difensore e la mancata assistenza obbligatoria del difensore in udienza, che ha determinato una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 35803 del 09/10/2025, Rv. 288681 – 01).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, quale giudice di appello
