La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 13521/2026, in tema di atti persecutori, ha stabilito che rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta di indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, che determina un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano giudicato molesto l’invio da parte dell’agente alla persona offesa di un mazzo di fiori, accompagnato da un biglietto di auguri di buon onomastico, in quanto allo stesso aveva fatto seguito un secondo omaggio floreale corredato da un fraseggio volgare e ingiurioso, nel contesto di un rapporto interpersonale per il quale, in relazione a fatti precedenti, era già intervenuta condanna per il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen..
Massime precedenti Conformi: N. 1753 del 2022 Rv. 282426-01 Massime precedenti Vedi: N. 11925 del 2020 Rv. 278931-01
