Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 24747/2026, 11 giugno/2 luglio 2026, ha affermato che il giudizio di compatibilità dello stato di salute del detenuto con il regime carcerario deve essere formulato attraverso un bilanciamento delle esigenze terapeutiche con la pericolosità sociale del condannato, che può essere eseguito solo mediante una verifica in concreto delle condizioni applicative della detenzione, di volta in volta, esaminata.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza emessa il 18 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza respingeva l’istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare richiesta da XXX, ai sensi dell’art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per la pena detentiva che il condannato doveva scontare, giustificato dalla gravità delle patologie da cui il condannato era affetto.
Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza sull’assunto che le condizioni di salute del condannato, che risultava affetto da una dipendenza alcolica correlata a una cirrosi epatica acuta, pur risultando connotate da problematicità, dovevano ritenersi compatibili con il regime carcerario applicato e, quantomeno allo stato, non consentivano di concedere la misura alternativa alla detenzione invocata, tenuto conto dell’elevata pericolosità sociale del ricorrente.
Tale condizione di elevata pericolosità sociale del ricorrente, del resto, era attestata dalla condanna per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. oggetto di esecuzione, che era stato commesso in danno della consorte dalla quale era separato, che rendeva recessive le problematiche condizioni di salute, pur estremamente complesse, dal condannato.
Ricorso per cassazione
Avverso questa ordinanza il condannato, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 47-ter comma 1-bis Ord. pen. e 147, primo comma, n. 2, cod. pen., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la misura alternativa alla detenzione richiesta dal condannato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza, con un percorso argomentativo incongruo, che richiamava apoditticamente gli esiti degli accertamenti sanitari ai quali il detenuto era stato sottoposto nel corso della sua detenzione e trascurava la criticità della sua situazione nosografica.
Il Tribunale di sorveglianza di Catania, in questo modo, non teneva conto della condizione di dipendenza alcolica e della gravità delle patologie epatiche, pur conclamate, che affliggevano XXX, che risultavano attestate dalla documentazione sanitaria acquisita e imponevano di ritenere il regime detentivo al quale il condannato era attualmente sottoposto incompatibile con le precarietà delle sue condizioni di salute.
La dedotta incompatibilità, peraltro, doveva ritenersi incontroversa, alla luce del ricovero ospedaliero d’urgenza subito dal ricorrente presso l’Ospedale XXX a soli due giorni dall’inizio della detenzione in esame, del quale non si era tenuto conto, a fronte dell’evidente decisività di tale, recente, dato nosografico. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Occorre premettere che la Suprema Corte, intervenendo ripetutamente sul tema censorio in esame, ha affermato che il giudizio di compatibilità dello stato di salute del detenuto con il regime carcerario deve essere formulato attraverso un bilanciamento delle esigenze terapeutiche con la pericolosità sociale del condannato, che può essere eseguito solo mediante una verifica in concreto delle condizioni applicative della detenzione, di volta in volta, esaminata; verifica che, nel caso di specie, non risulta correttamente eseguita dal Tribunale di sorveglianza, tenuto conto del compendio informativo di cui disponeva (tra le altre, Sez. 1, n. 18439 del 05/04/2013, Rv. 255851 – 01; Sez. 1, n. 17208 del 19/02/2001, Rv. 218762 – 01).
Si è, inoltre, evidenziato che la sostituzione del regime penitenziario non richiede necessariamente l’imminenza del pericolo di vita del detenuto, dovendosi, più semplicemente, assicurare che in ogni momento della restrizione patita l’offerta terapeutica risulti adeguata rispetto alla gravità delle condizioni di salute del carcerato e dovendosi, al contempo, evitare che la protrazione dello stato detentivo si ponga come fattore di potenziale aggravamento delle patologie, con una verifica che deve essere eseguita in concreto e alla luce delle condizioni detentive sofferte all’interno della struttura penitenziaria che si considera. Questa verifica clinica, infine, comporta la formulazione di un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’interno del circuito penitenziario, ma anche di adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione concreta, è possibile assicurare al carcerato, alla luce delle patologie che lo affliggono, che devono essere sottoposte a un giudizio che contestualizzi le condizioni di salute del detenuto e le correli alla sua pericolosità sociale, attraverso una valutazione complessiva della posizione del condannato che, nel caso di specie, non risulta effettuata dal Tribunale di sorveglianza.
Tanto premesso, deve osservarsi che il compendio informativo acquisito veniva valutato contraddittoriamente dal Tribunale di sorveglianza, che, pur evidenziando che le condizioni di salute del ricorrente erano estremamente problematiche, essendo costui affetto da una grave dipendenza da sostanze alcoliche correlata a una cirrosi epatica in stato avanzato, esprimeva un giudizio di compatibilità con il regime carcerario che non appare armonico rispetto alle emergenze cliniche richiamate nello stesso provvedimento impugnato.
Né tali emergenze nosografiche, alla luce del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione censurata, possono ritenersi recessive rispetto al giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, che sconta una pena di modesta entità dosimetrica, ancorché per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen.
Le emergenze nosografiche richiamate nello stesso provvedimento impugnato, dunque, non sembravano legittimare un giudizio di compatibilità con lo stato carcerario applicato a XXX, non essendo chiaro se le sue gravi patologie, peraltro conclamate, potevano essere adeguatamente curate all’interno del circuito penitenziario, alla luce di quanto si è evidenziato. Tali incongruità argomentative appaiono ulteriormente accentuate dalla circostanza, incontroversa e documentata dalla difesa del ricorrente, dal ricovero ospedaliero d’urgenza subito dal ricorrente presso l’Ospedale XXX a soli due giorni dall’inizio della detenzione controversa, che lascia prefigurare uno stato di problematica compatibilità tra la restrizione carceraria e le patologie che affliggono il ricorrente.
Della situazione nosografica di particolare gravità nella quale versava XXX, a ben vedere, sembra perfettamente consapevole lo stesso Tribunale di sorveglianza, laddove, nel provvedimento impugnato, evidenziava, sia pure esprimendo una valutazione negativa del suo comportamento, che «se davvero il reo si volesse disintossicare cioè avrebbe certo richiesto la detenzione domiciliare in una comunità doppia diagnosi ove curare la propria patologia da alcol dipendenza, patologia pervenuta ad una gravità tale da sconfinare quasi nella cirrosi epatica».
Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza nel valutare le condizioni di salute del detenuto non appare rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «La valutazione sull’incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano o degradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione, ed implica un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto» (Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, Rv. 251478 – 01).
Nella stessa direzione, occorre richiamare il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai fini della valutazione sull’incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante, il giudice deve verificare, non soltanto se le condizioni di salute del condannato, da determinarsi ad esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all’interno dell’istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anche se esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena e dell’età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Rv. 274879 – 01).
Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio.
