Il 7 luglio 2026 la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani ha definito con sentenza il caso Grande Oriente d’Italia c. Italia (ricorso n. 29550/17), dichiarando che il nostro Paese ha violato in danno dell’associazione ricorrente l’art. 8 della Convenzione, difettando la legislazione nazionale di garanzie sufficienti in riferimento ad un provvedimento di perquisizione e sequestro ordinato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla lotta alla mafia istituita nella XVII Legislatura e presieduta dalla deputata PD On. Rosaria (detta Rosy) Bindi.
Alla fine del post è allegato il comunicato stampa emesso dalla Corte nella versione originaria in lingua inglese.
Segue la sua traduzione in italiano, a cura di chi scrive.
Riquadro informativo
Mancanza di garanzie sufficienti in relazione a una misura di perquisizione e sequestro ordinata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla lotta alla mafia
Il caso Grande Oriente d’Italia contro Italia (ricorso n. 29550/17) ha riguardato una perquisizione – disposta da una commissione parlamentare d’inchiesta sull’infiltrazione di organizzazioni criminali di stampo mafioso nelle logge massoniche – dei locali di un’associazione massonica italiana, e il conseguente sequestro di numerosi documenti cartacei e digitali, in particolare elenchi contenenti i nomi e i dati personali di oltre seimila persone. Nella sentenza odierna della Grande Camera, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito, a maggioranza (sedici voti contro uno), che vi è stata una violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto del domicilio) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Pur riconoscendo la discrezionalità di cui godono gli Stati in materia di autonomia parlamentare, la Corte ha tuttavia rilevato che l’ingerenza nel diritto dell’associazione ricorrente al rispetto del proprio domicilio non era stata accompagnata da sufficienti garanzie contro abusi e arbitrarietà, e non era pertanto “necessaria in una società democratica”, non avendo quest’ultima avuto a disposizione alcuna garanzia ex ante né rimedio ex post. Un riepilogo legale di questo caso sarà disponibile nel database del tribunale HUDOC.
Fatti principali
La ricorrente, Grande Oriente d’Italia, un’associazione massonica fondata nel 1805 con un elevato numero di membri, coordina le attività di numerose logge in tutta Italia.
Nel 2013, all’inizio della nuova legislatura, il Parlamento ha emanato la legge istitutiva della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali (“la Commissione”).
Tale legge era stata rinnovata più volte dal 1962.
Nel 2016 la Commissione aveva avviato un’inchiesta sul rischio di infiltrazione mafiosa nelle associazioni massoniche, inclusa quella ricorrente, sulla base, in particolare, degli esiti di alcune indagini giudiziarie.
La Commissione aveva richiesto più volte al Gran Maestro dell’associazione ricorrente di fornire l’elenco dei membri delle sue logge, richiesta che questi si era rifiutato di soddisfare, invocando in particolare l’obbligo dell’associazione di tutelare i dati personali dei propri membri.
Quando fu chiamato a testimoniare nel gennaio 2017, si rifiutò nuovamente di fornire l’elenco dei nomi.
Nel marzo 2017 la Commissione decise di avvalersi dei propri poteri, disponendo una perquisizione dei locali dell’associazione ricorrente al fine di ottenere l’elenco delle persone appartenenti o appartenute a una delle logge massoniche siciliane o calabresi del Grande Oriente d’Italia a partire dal 1990.
Furono perquisiti i locali dell’associazione ricorrente e il contenuto di diversi computer. Furono sequestrati numerosi documenti cartacei e digitali, tra cui elenchi di circa seimila persone iscritte all’associazione ricorrente, nonché hard disk, chiavette USB e computer.
Le autorità operarono quindi una selezione del materiale, escludendo documenti e informazioni non rientranti nell’ambito della perquisizione.
L’associazione ricorrente impugnò infruttuosamente il provvedimento di perquisizione e i successivi sequestri.
Motivi di ricorso, procedimento e composizione della Corte
Argomentando su diversi articoli della Convenzione, l’associazione ricorrente ha sostenuto che la perquisizione dei suoi locali e i sequestri non erano stati conformi alla legge e risultavano manifestamente sproporzionati.
La Corte ha deciso di esaminare tali motivi alla luce dell’articolo 8 (diritto al rispetto del domicilio) della Convenzione.
Il ricorso è stato presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo il 13 aprile 2017.
Con sentenza del 19 dicembre 2024, una Camera della Corte ha stabilito, all’unanimità, che vi era stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea.
Il 19 marzo 2025 il Governo ha chiesto che il caso fosse deferito alla Grande Camera ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione (deferimento alla Grande Camera) e il 28 aprile 2025 un collegio della Grande Camera ha accolto tale richiesta.
L’udienza si è svolta il 19 novembre 2025.
La sentenza è stata pronunciata dalla Grande Camera di 17 giudici, composta come segue:
Mattias Guyomar (Francia), Presidente,
Arnfinn Bårdsen (Norvegia),
Lado Chanturia (Georgia),
Ioannis Ktistakis (Grecia),
Kateřina Šimáčková (Repubblica Ceca),
Raffaele Sabato (Italia),
Lorraine Schembri Orland (Malta),
Anja Seibert-Fohr (Germania),
Peeter Roosma (Estonia),
Ana Maria Guerra Martins (Portogallo),
Diana Sârcu (Repubblica di Moldova),
Diana Kovatcheva (Bulgaria),
Stéphane Pisani (Lussemburgo),
Mateja Đurović (Serbia),
András Jakab (Austria),
Juha Lavapuro (Finlandia),
Vahe Grigoryan (Armenia),
e con l’assistenza di John Darcy, vicecancelliere della Grande Camera.
Decisione della Corte
Articolo 8
La Corte ha rilevato che la perquisizione e il sequestro disposti dalla Commissione avevano costituito un’ingerenza nel diritto dell’associazione ricorrente al rispetto della propria “sede”. Tuttavia, la Corte non ha avuto dubbi circa l’accessibilità o la prevedibilità delle disposizioni interne applicabili, della giurisprudenza pertinente e della prassi delle commissioni d’inchiesta.
Data l’importanza del lavoro della Commissione, la Corte ha riconosciuto che il provvedimento perseguiva obiettivi legittimi, vale a dire la sicurezza nazionale, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei disordini e la tutela della società attraverso la “prevenzione della criminalità”.
Ha inoltre ritenuto che alle autorità nazionali dovesse essere riconosciuta un’ampia discrezionalità (margine di apprezzamento) in questo ambito, sia nella definizione del quadro entro cui le commissioni parlamentari d’inchiesta svolgono la propria attività, sia nell’organizzazione del loro funzionamento.
Poiché le commissioni parlamentari erano organi politici che incarnavano il Parlamento, in conformità con la Costituzione, la loro attività era espressione dell’autonomia del Parlamento, che ne attuava la volontà.
D’altro canto, laddove le commissioni parlamentari ricorrevano ad atti procedurali coercitivi in grado di incidere direttamente sui diritti di terzi sanciti dalla Convenzione, il margine di apprezzamento di cui godevano gli Stati rispetto all’autonomia parlamentare era necessariamente più ristretto e doveva essere accompagnato da garanzie compatibili con lo Stato di diritto.
La discrezionalità, insita nel concetto di autonomia parlamentare, di cui godevano le autorità nazionali, pur essendo assai importante, non era illimitata, dovendo essere compatibile con i concetti di “democrazia politica effettiva” e “stato di diritto”, a cui faceva riferimento il Preambolo della Convenzione.
La Corte ha rilevato che la portata del provvedimento di perquisizione e sequestro nel caso di specie era stata particolarmente ampia; essa mirava ad ottenere gli elenchi dei nomi dei membri delle logge calabresi e siciliane per un periodo di venticinque anni, nonché le decisioni interne adottate dalle stesse logge durante il periodo in questione.
Tale constatazione si attagliava anche ai provvedimenti disposti, che riguardavano la perquisizione della sede principale dell’associazione ricorrente e di tutti i locali annessi, oltre al sequestro di documenti, computer e, in generale, apparecchiature informatiche.
La portata della perquisizione era stata significativa, così come le potenziali implicazioni sia per l’associazione ricorrente sia per i suoi membri, dato l’elevato numero di ex e attuali membri coinvolti (circa seimila). Inoltre, copie dei documenti sequestrati erano ancora conservate negli archivi del Parlamento, poiché la legge nazionale consentiva la conservazione di documenti classificati come segreti per una durata potenzialmente illimitata.
La legge non forniva inoltre alcuna indicazione circa i limiti all’esercizio dei poteri di perquisizione della Commissione.
Neanche la giurisprudenza nazionale faceva riferimento ad alcun meccanismo di revisione, lasciando quindi alla Commissione un’ampia discrezionalità, particolarmente ampia e priva di qualsiasi forma di autorizzazione o controllo.
Data l’ampiezza del provvedimento di perquisizione e sequestro e le misure da esso autorizzate, nonché la durata potenzialmente illimitata della conservazione dei documenti sequestrati, la Corte ha ritenuto che l’esercizio da parte della Commissione del suo potere di ordinare misure coercitive avesse avuto conseguenze significative per l’associazione ricorrente.
La Corte ha osservato che alcune delle garanzie previste dall’ordinamento giuridico nazionale erano state messe in atto durante la perquisizione.
In particolare, le norme che disciplinano la segretezza dei documenti erano state applicate a tutto il materiale sequestrato.
Tuttavia, tali garanzie erano state applicate solo durante la perquisizione stessa e successivamente, e pertanto la Corte non ha potuto qualificarle come un controllo preventivo. Inoltre, l’associazione ricorrente non aveva avuto a disposizione alcun ricorso interno per ottenere la revisione dei provvedimenti contestati e della loro esecuzione.
La Corte ha sottolineato che gli ordinamenti nazionali devono garantire la protezione contro le interferenze arbitrarie delle autorità pubbliche nei diritti garantiti dalla Convenzione.
Sebbene non fosse compito della Corte interferire con l’equilibrio istituzionale tra i diversi poteri dello Stato convenuto, essa doveva comunque accertare se l’associazione ricorrente avesse avuto a disposizione un meccanismo di revisione, prima o dopo l’adozione del provvedimento in questione, che offrisse sufficienti garanzie contro il rischio di abusi e arbitrarietà.
Il potere di emettere tali provvedimenti doveva pertanto essere accompagnato da garanzie adeguate.
Il fatto di aver condotto un’indagine parlamentare implicava che dovesse esserci la possibilità per i terzi interessati di rivolgersi a un’autorità competente, ai tribunali o ad altro organo decisionale imparziale per la revisione del provvedimento contestato in caso di presunta violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione. In sintesi, l’interferenza con il diritto dell’associazione ricorrente al rispetto della propria sede non era stata accompagnata da sufficienti garanzie contro abusi e arbitrarietà e non era pertanto necessaria in una società democratica. Vi era stata quindi una violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
Equa soddisfazione (Articolo 41)
La Corte ha ritenuto che l’Italia debba corrispondere all’associazione ricorrente 9.600 € in riferimento al danno non patrimoniale e 5.344 € per costi e spese.
Opinione separata
Il giudice Grigoryan ha espresso un’opinione dissenziente che è allegata alla sentenza.
La sentenza è disponibile in inglese e francese.
