Sospensione del procedimento con messa alla prova: l’obbligo del giudice di motivare la durata (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 24243/2026, 11 giugno/1° luglio 2026,ha sottolineato il rilievo dell’obbligo di motivazione del giudice sulla durata della sospensione del procedimento con messa alla prova e gli effetti della sua omissione.

Provvedimento impugnato

XXX impugna l’ordinanza del 18 marzo 2026 con cui il GUP ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova nei suoi confronti, chiamato a rispondere dei delitti di cui agli artt. 110, 337, 339 e 582 cod. pen., per la durata di mesi dodici, affidando l’imputato al servizio sociale e prescrivendogli lo svolgimento di attività di volontariato, presso l’ente indicato nel provvedimento.

Ricorso per cassazione

Nell’interesse di XXX, sono stati formulati due motivi di ricorso.

Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine ai criteri di durata della messa alla prova.

Premette il ricorrente che, nell’ambito del procedimento originato dal suo arresto in flagranza, il Tribunale aveva già disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova nei suoi confronti per la durata di dieci mesi.

Nel presente procedimento, chiamato a rispondere di reati legati dal vincolo della continuazione con quelli di cui al procedimento parallelo e richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2022, il ricorrente aveva richiesto di accedere ad analogo epilogo processuale.

Il Tribunale, nell’accordare tale richiesta, aveva determinato il periodo di sospensione del procedimento nella durata di dodici mesi, senza rendere adeguata motivazione sul punto.

Con il secondo motivo è prospettata violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen., ritenendosi frustrata la previsione secondo la quale, in caso di reato continuato, la commisurazione della risposta sanzionatoria deve essere unitaria, con l’obbligo per il giudice, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di motivare anche in ordine al quantum di pena determinato per i singoli aumenti per i reati-satellite.

Nel caso di specie, invece, il giudice non ha individuato il reato più grave né ha determinato la misura dell’aumento, semplicemente disponendo una seconda sospensione di dodici mesi che si aggiunge a quella precedente, determinando così un trattamento ingiustamente afflittivo.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è fondato.

La fondatezza del primo motivo, concernente il difetto di motivazione sulla durata della sospensione del procedimento con messa alla prova, assorbe le ulteriori doglianze dedotte con il secondo motivo.

Giova premettere che, ai sensi dell’art. 168-bis, secondo comma, cod. pen., la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato, nonché l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, la concessione della messa alla prova deve essere subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, il quale consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

Ai sensi dell’art. 168-bis, comma quarto, cod. pen., la sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta.

Sotto il profilo processuale, l’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., dispone che la sospensione in parola è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, mentre la sua durata è regolata dall’art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui: «il procedimento non può essere sospeso per un periodo: a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria».

I termini di cui sopra decorrono, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 91 del 2018, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, secondo e terzo comma, cod. pen., in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., osservando che – per quanto qui più rileva – la durata massima del lavoro di pubblica utilità e dell’affidamento al servizio sociale, pur non essendo direttamente indicata dalla disposizione sostanziale, è desumibile dall’art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen., che fissa i limiti temporali della sospensione del procedimento, sicché il giudice, per determinarne la durata, «deve tenere conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e delle caratteristiche della prestazione lavorativa».

In linea con tali assunti, anche la giurisprudenza di legittimità evoca gli indici dettati dall’art. 133 cod. pen. in relazione alla determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità, che rappresenta «il nucleo ‘sanzionatorio’ del sistema della sospensione con messa alla prova», imponendo una valutazione di adeguatezza e proporzionalità della durata della misura, rispetto ai parametri di adeguamento della sanzione al fatto di reato commesso in concreto e alla personalità dell’autore previsti dall’art. 133 cod. pen., in particolare, in mancanza di precisazioni sul punto nel programma di trattamento stilato dall’ufficio dei servizi sociali (Sez. 5, n. 48258 del 4/11/2019, Rv. 277551 – 01; Sez. 5, n. 22136 del 10/03/2022, Rv. 283220 – 01). La Corte costituzionale, con sentenza n. 174 del 2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. Il divieto di concedere la messa alla prova più di una volta non osta a che l’imputato possa essere ammesso al beneficio qualora gli vengano contestati più reati nell’ambito del medesimo procedimento, risultando irragionevole che, quando per scelta del pubblico ministero o per altre evenienze processuali, i reati legati dalla continuazione o commessi con una sola azione od omissione siano contestati in distinti procedimenti, egli non abbia più la possibilità di accedere al rito.

Una tale preclusione finirebbe inoltre per frustrare l’intento legislativo di sanzionare in maniera sostanzialmente unitaria il reato continuato e il concorso formale, e di farlo anche attraverso l’ammissione al percorso di risocializzazione e riparazione che è proprio della messa alla prova e il cui esito positivo comporta l’estinzione dei reati.

Quanto alle modalità operative relative alla durata della sospensione, la Corte ha precisato che «in una simile ipotesi, spetterà al giudice, ai sensi dell’art. 464- quater, comma 3, cod. proc. pen., una nuova valutazione dell’idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull’astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell’imputato». In tale valutazione «non potrà non tenersi conto – per un verso – della natura e della gravità dei reati oggetto del nuovo procedimento, e – per altro verso – del percorso di riparazione e risocializzazione eventualmente già compiuto durante la prima messa alla prova» e, nel caso in cui ritenga di poter concedere nuovamente il beneficio, il giudice «stabilirà la durata del periodo aggiuntivo di messa alla prova, comunque entro i limiti complessivi indicati dall’art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen., valorizzando opportunamente il percorso già compiuto, alla luce dell’esigenza – sottesa al sistema – di apprestare una risposta sanzionatoria sostanzialmente unitaria rispetto a tutti i reati in concorso formale o commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso».

Tanto premesso, nel caso in esame, trattandosi di reati puniti con pena detentiva, il limite massimo della sospensione deve essere individuato, ai sensi dell’art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen., nel periodo di due anni.

Non è in discussione la sussistenza della connessione fra i reati oggetto dell’ordinanza impugnata e quelli posti a titolo del primo provvedimento di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, in quanto espressamente ritenuta nell’ordinanza impugnata e in nessun modo censurata.

Nella prima ordinanza di sospensione disposta nel procedimento parallelo (allegata al ricorso), si desume che la sospensione era stata concessa per un periodo pari a un anno, mentre la durata del programma e del lavoro di pubblica utilità era stata determinata in dieci mesi.

Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, non ha tuttavia motivato né sull’esito o sull’andamento del percorso già intrapreso né sulle ragioni per le quali ha ritenuto necessario disporre un ulteriore periodo di sospensione della durata di dodici mesi. La motivazione risulta, pertanto, carente proprio sul profilo che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2022, assume rilievo decisivo, quanto alla proporzionata determinazione del periodo aggiuntivo, nel rispetto del limite complessivo di durata e dell’esigenza di assicurare una risposta sostanzialmente unitaria ai reati connessi.

Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al GUP per nuovo giudizio.