Utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di persona successivamente irreperibile: non bastano le ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen. (Riccardo Radi)

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La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 19372/2026, ai fini della lettura e della utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali rese da soggetto divenuto successivamente irreperibile, ha stabilito che non è sufficiente l’infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che il giudice, attraverso rigorose e accurate verifiche, compia un accertamento completo, dando conto della ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci indagini volte alla sua individuazione, anche alla luce degli strumenti previsti dalla normativa europea sulla collaborazione investigativa all’interno dello “spazio Schengen”.

Nella specie è stata ritenuta insufficiente la ricerca di due testimoni da ultimo segnalati alla frontiera aerea, non essendosi verificato se il volo fosse diretto verso un “Paese Schengen”, così da avviare eventuali ulteriori indagini attraverso gli strumenti di cooperazione previsti dal Regolamento UE 2018/1862.

La giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente chiarito che «ai fini della legittimità della lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore di una parte privata o dal giudice nel corso dell’udienza preliminare, a norma dell’art. 512 cod. proc. pen., l’irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali – alla quale non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore integra, se accertata con rigore, un’ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell’atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili» (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225470 – 01).

La successiva giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che «l’acquisizione in dibattimento dei verbali di dichiarazioni per sopravvenuta impossibilità di ripetizione è subordinata al rigoroso accertamento sia dell’irreperibilità del testimone, previo espletamento di accurate ricerche, sia dell’imprevedibilità dell’irripetibilità dibattimentale durante la fase delle indagini preliminari, sulla base del criterio della prognosi postuma, sia infine dell’estraneità dell’irreperibilità a una volontaria e libera scelta del testimone di sottrarsi all’esame in contraddittorio» (Sez. 2, n. 43331 del 18/10/2007, Poltronieri, Rv. 238198 – 01).

Si è, in particolare, sottolineato che «non è sufficiente l’infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall’esito dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell’apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante» (Sez. 6, n. 16445 del 06/02/2014, C., Rv. 260155 – 01), e «dell’apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante» (Sez. 6, n. 24039 del 24/05/2011, Methnani, Rv. 250109 – 01).

Orbene, la motivazione del giudice di appello non soddisfa le condizioni di completezza e logicità che sono necessarie nel caso di specie.

Anzitutto, la motivazione è apparente là dove afferma che l’informativa del 24 febbraio 2023 conterrebbe una “implicita” indicazione dello svolgimento di ricerche atte a individuare il paese di destinazione dell’aereo partito da Genova con a bordo la coppia.

La dichiarata natura implicita dell’accertamento non è sufficiente per soddisfare i parametri legali che presidiano lo specifico accertamento da compiersi.

Infatti, non risulta, dalla motivazione del provvedimento impugnato, che le ricerche siano state effettuate in modo completo, in quanto, all’ultima segnalazione alla frontiera aerea di Genova, non ha fatto seguito la effettiva verifica del luogo di destinazione dell’aereo sul quale la coppia si era imbarcata, individuazione che poteva essere utile, ove si fosse trattato di un “paese Schengen”, per avviare le eventuali ulteriori indagini; ciò, a maggior ragione, perché il Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena aveva segnalato, con l’informativa del 6 aprile 2023, che: “L’Arma di Finale Ligure significava comunque che, dalle informazioni raccolte, era emerso che l’interessata si trovava a Nizza in Francia”.

D’altra parte, M. è una cittadina italiana e ciò, in presenza di una specifica segnalazione della presenza del cittadino all’interno dello “spazio Schengen” e comunque della partenza da uno scalo aereo rientrante in detto spazio comune, determina la necessità di verificare effettivamente la destinazione del volo partito da Genova così da arrestare le ricerche ove si tratti di un “Paese extra Schengen” ovvero di intensificarle nel caso opposto , e, comunque, alla luce della segnalata presenza in Francia, di inviare una specifica ricerca del cittadino nell’ambito dello spazio comune europeo attraverso gli strumenti di collaborazione previsti dal “Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale” (che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione).

È utile notare, in proposito, che l’art. 34 del citato Regolamento riguarda proprio la “Segnalazione di persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario”, tanto che «gli Stati membri inseriscono nel SIS, su richiesta dell’autorità competente, segnalazioni relativi a: a) testimoni […]».

I giudici di merito, quindi, accontentandosi dell’incompletezza delle ricerche del testimone, non approfondendo il percorso del volo in partenza da Geniva, non considerando la segnalazione di polizia che riguardava la presenza del testimone all’interno dello “spazio Schengen” e, comunque, non inviando una “segnalazione SIS” per la individuazione e citazione del testimone in detto spazio comune, hanno assunto una decisione, circa la utilizzabilità delle dichiarazioni di M e Me., che si palesa basata su una motivazione apparente e incompleta

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