La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 24690/2026 affronta il tema dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, chiarendo quali siano i limiti entro i quali il beneficio possa essere riconosciuto nel giudizio di legittimità.
Nel caso esaminato, il ricorrente chiede l’applicazione della causa di non punibilità del fatto per particolare tenuità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 20 ottobre 2025, depositata il 27 novembre 2025, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui non consente l’applicazione di tale causa di non punibilità ai delitti di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare d’ufficio, ex art. 609, comma secondò, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata (Sez. 3, n. 24358 del 14/05/2015, Ferretti, Rv. 264109 – 01; cfr. anche Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 – 01 e 266594 – 01).
La pubblicazione della sentenza n. 172 della Corte costituzionale è intervenuta dopo la deliberazione della sentenza impugnata sicché il ricorrente non aveva potuto dedurre la questione dinanzi alla Corte di merito.
La questione è dunque proponibile in questa sede.
Tuttavia, come affermato da Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971 – 01, in relazione alla sentenza n. 156 del 2020 della Corte costituzionale, la causa di non punibilità può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
Analogamente, Sez. 6, n. 1803 del 03/12/2025, dep. 2026, S., Rv. 289200 – 01 ha affermato che il riconoscimento, in sede di legittimità, dell’esimente della particolare tenuità del fatto in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale postula, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, che i suoi presupposti di applicabilità siano immediatamente ricavabili dagli atti e che non siano necessari accertamenti fattuali.
Nel caso in esame, i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità non emergono in atti, avuto riguardo alla progressione delle condotte illecite poste in essere dall’imputato, protrattesi dal rifiuto di osservare le prescrizioni vigenti a tutela della salute pubblica e dall’atteggiamento molesto nei confronti dei passeggeri sino alla violenta opposizione all’intervento degli agenti, i quali riuscivano a contenerne la condotta violenta solo ammanettandolo.
Tali modalità esecutive, per intensità, durata e contesto, ostano alla qualificazione dell’offesa in termini di particolare tenuità, denotando, al contrario, un grado di offensività non minimo, anche in ragione del concreto turbamento arrecato alla sicurezza pubblica in un periodo di emergenza pandemica.
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