Stalking: per la configurabilità non sono necessari un numero elevato di episodi (Redazione)

Two people walking away on a cobblestone street in an urban area with stone buildings

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 24283/2026 ha sottolineato che in tema di configurabilità del delitto di atti persecutori, la reiterazione richiesta dall’art. 612-bis c.p. non dipende dal numero elevato delle condotte, ma dalla loro concreta capacità di incidere in modo grave e duraturo sulla vita della persona offesa.

Ricordiamo che lo stalking è un reato c.d. “abituale”, per la sussistenza del quale occorrerebbe cioè dimostrare che il reo ha commesso almeno due condotte idonee a turbare la vittima: cfr. Cass. pen. n. 6417/2010 per la quale “Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice“.