Cumulo delle pene e scindibilità: la proposta per una disciplina organica e sistematicamente coordinata (Redazione)

Segnaliamo la proposta di legge (allegata al post) che intende intervenire in maniera organica nell’ambito del sistema dell’esecuzione penale, con l’obiettivo di affrontare una delle principali criticità strutturali del sistema penitenziario italiano, rappresentata dal sovraffollamento carcerario, fenomeno più volte oggetto di rilievo anche in sede europea in quanto suscettibile di determinare condizioni detentive non conformi ai parametri di tutela della dignità della persona.

In tale contesto assume particolare rilievo il funzionamento del cosiddetto « doppio binario penitenziario », fondato sulla distinzione tra detenuti condannati per reati ordinari e detenuti condannati per reati ostativi ai sensi dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

L’applicazione concreta di tale disciplina ha tuttavia evidenziato criticità rilevanti nei casi in cui il condannato debba espiare pene derivanti da più sentenze, comprendenti sia reati ostativi sia reati non ostativi.

In tali ipotesi, la prassi applicativa ha frequentemente considerato il cumulo delle pene come inscindibile, con la conseguenza di estendere le preclusioni connesse ai reati ostativi all’intero periodo detentivo, anche quando la pena relativa a tali reati sia stata già integralmente espiata.

Questa impostazione determina effetti distorsivi sotto il profilo sistematico e applicativo, incidendo negativamente sulla piena attuazione del principio della funzione rieducativa della pena sancito dal l’articolo 27, terzo comma, della Costituzione e contribuendo al mantenimento di un numero elevato di detenuti che potrebbero essere gestiti attraverso percorsi alternativi alla detenzione. Ne deriva, inoltre, un aggravio per l’organizzazione penitenziaria e una minore efficienza complessiva del sistema.

La giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a sezioni unite, ha progressivamente chiarito la possibilità di procedere allo scioglimento del cumulo delle pene, affermando il principio secondo cui le pene espiate devono essere imputate prioritaria mente ai reati ostativi, così da consentire, una volta esaurita tale quota, l’accesso ai benefìci penitenziari con riferimento alla pena residua relativa ai reati non ostativi.

Tuttavia, tale orientamento non ha trovato un’applicazione uniforme nella prassi, anche a causa dell’assenza di una previsione normativa espressa e di un adeguato coordinamento con le disposizioni processuali e sostanziali connesse alla determinazione e all’esecuzione della pena.

La proposta di legge si propone pertanto di recepire e rendere esplicito tale principio, introducendo una disciplina organica e sistematicamente coordinata in materia di scindibilità del cumulo delle pene.

L’intervento normativo si caratterizza per un approccio complessivo che non si limita a incidere sull’ordinamento penitenziario, ma interviene anche su disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, al fine di assicurare coerenza applicativa e certezza del diritto.