Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 18363/2026, 16 aprile/21 maggio 2026, ha affermato che nell’ipotesi di rito abbreviato, la parte civile non ha facoltà di controprova.
Anche nel caso di abbreviato condizionato, tale facoltà è riservata solo al PM ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen., mentre alla parte civile è riservata unicamente la possibilità di accettare (art. 441, comma 2) ovvero di rifiutare (art. 441, comma 4) il rito speciale, alla luce del quadro probatorio cristallizzato dalle indagini dell’organo requirente e, in caso di abbreviato condizionato, dalle prove integrative a discarico, cui l’imputato abbia subordinato il ricorso al rito stesso.
La parte civile, dunque, non ha il potere di formulare alcuna richiesta probatoria nel giudizio abbreviato.
Provvedimento impugnato
La Corte di appello di XXX, in funzione di sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione per motivi di carattere procedurale della sentenza emessa il 25 giugno 2021 da un’altra sezione della medesima Corte di appello, confermava la sentenza del GUP presso il Tribunale di XXX del 7 novembre 2019 con cui era stata dichiarata la responsabilità di XXX in ordine al reato di peculato, per essersi appropriato, in qualità di dirigente presso l’azienda ospedaliera XXX, autorizzato allo svolgimento di attività medica “intra moenia” allargata, dell’importo complessivo di euro seimila, di pertinenza della indicata azienda ospedaliera.
Ricorso per cassazione
L’imputato, per il tramite dei difensori di fiducia, ha presentato ricorso, affidato a due motivi, dei quali si riporta l’unico di interesse per questo scritto:
violazione di legge, in relazione all’art. 191 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per avere la Corte di appello posto a fondamento della decisione documentazione, acquisita peraltro senza instaurare regolare contradditorio, decisiva ai fini dell’affermazione di responsabilità del ricorrente; documentazione che il giudice di primo grado aveva ritenuto inutilizzabile, in ragione del rito prescelto (i.e. abbreviato secco) e perché tardivamente prodotta dal difensore della parte civile.
Decisione della Suprema Corte
La prova dichiarativa – di cui si contesta la rituale acquisizione – è rappresentata dalla istanza, a firma del ricorrente, che, in qualità di dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliera XXX, aveva chiesto di essere autorizzato a svolgere attività “intra moenia allargata” a decorrere dall’il aprile 2016.
Si tratta di documentazione che è stata prodotta dalla parte civile nel corso del giudizio di primo grado e che non è stata ammessa dal GUP per la natura del rito prescelto (Le. abbreviato secco).
L’acquisizione da parte della Corte di appello si è effettivamente tradotta nella violazione di uno specifico divieto probatorio.
Tale divieto è ricavabile dalla lettura congiunta degli artt. 442 e 438 cod. proc. pen., con la conseguente sanzione di inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen.
Ed infatti, nell’ipotesi di rito abbreviato, la parte civile non ha facoltà di controprova.
Anche nel caso di abbreviato condizionato, tale facoltà è riservata solo al PM ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen., mentre alla parte civile è riservata unicamente la possibilità di accettare (art. 441, comma 2) ovvero di rifiutare (art. 441, comma 4) il rito speciale, alla luce del quadro probatorio cristallizzato dalle indagini dell’organo requirente e, in caso di abbreviato condizionato, dalle prove integrative a discarico, cui l’imputato abbia subordinato il ricorso al rito stesso.
La parte civile, dunque, non ha il potere di formulare alcuna richiesta probatoria nel giudizio abbreviato.
Solo là dove il giudice abbia d’ufficio disposto perizia, ha facoltà di nominare propri consulenti tecnici (Sez. 4, n. 42117 del 27/10/2021, Rv.282103 – 01; Sez. 6 n 24771 del 17/02/2022, Rv. 283605 – 01).
Né si può ritenere che la prova documentale in oggetto sia ritualmente transitata nel fascicolo del dibattimento, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.
Nel giudizio di appello, l’acquisizione di documenti, seppur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev’essere operata dopo che sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell’atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell’art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676 – 01; Sez. 2, n. 37051 del 15/09/2022, Rv. 283790 – 01).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha disposto l’acquisizione del documento senza interpellare le parti processuali.
Ferma, dunque, la inutilizzabilità della prova in oggetto ex art. 191 cod. proc. pen. occorre, tuttavia, rilevare che l’acquisizione – mutatis mutandis l’esclusione – indebita di una prova (dichiarativa o documentale) non comporta, in modo automatico, l’annullamento della sentenza. Occorre, infatti, accertare l’impatto del vizio sulla tenuta logica della sentenza.
A tal fine, spetta alla parte allegare e al giudice verificare – attraverso il test logico – giuridico della prova di resistenza – se e in che modo la valutazione di una prova acquista (o esclusa) contra legem abbia “alterato” l’epilogo decisorio.
