Principio di correlazione tra contestazione e sentenza: la Cassazione restringe i confini del mutamento del fatto che lo viola (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 22959/2026, 17/22 giugno 2026, ha elencato, in tema di correlazione tra contestazione e decisione, le condizioni che non comportano il mutamento del fatto.

«In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01; tra le altre: Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Rv. 284846-04).

A ciò si aggiunge che «La precisazione della data di commissione del reato non costituisce modifica del capo di imputazione quando non tocca il nucleo sostanziale dell’addebito, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa» (Sez. 5, n. 48727 del 13/10/2014, Rv. 261229-01).

Ed ancora, «Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell’ipotesi in cui il luogo di consumazione del fatto-reato ritenuto sia diverso da quello contestato, non costituendo la modifica del “locus commissi delicti” “fatto nuovo”, ma una mera variazione dell’originaria contestazione» (Sez. 3, n. 1960 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 272093-01).

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