Confisca “allargata”: è una misura di sicurezza, ha connotati non punitivi ma ripristinatori e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina vigente al tempo della sua applicazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 24740/2026, 16 giugno/2 luglio 2026, ha ribadito, in tema di confisca cd. allargata ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), che l’art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, per il quale il condannato per un reato-spia “non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale“, si applica anche in relazione a cespiti acquisiti prima dell’entrata in vigore della stessa.

La Suprema Corte ha osservato che a siffatta conclusione non osta il principio secondo cui la legge, ai sensi dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., dispone solo per l’avvenire, atteso che, in ragione della natura di misura di sicurezza di detta confisca, rileva la speciale disposizione dell’art. 200, comma primo, cod. pen., richiamata dall’art. 236, comma secondo, cod. pen., in forza della quale le misure di sicurezza soggiacciono alla disciplina in vigore al momento della loro applicazione (Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022, Rv. 282690-01; Sez. 2, n. 15551 del 04/11/2021, dep. 2022, Rv. 283384-01; Sez. 2, n. 56374 del 12/10/2018, Rv. 276299-01).

Per quanto di interesse, il principio è stato ribadito da Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, Rizzi, Rv. 285852-01.

Ancor più di recente, la questione giuridica è stata affrontata e risolta, nel senso qui propugnato, da parte della Corte costituzionale, nella sentenza del 7 novembre 2025 n. 166, dove sono contenuti ampi richiami giurisprudenziali anche alla precedente sentenza della medesima Corte n. 33 del 2018.

Qui di seguito, vale la pena di riportare per esteso i tratti motivazionali salienti e decisivi della sentenza 166/2025:

“6.1.- La premessa interpretativa da cui muove il giudice a quo è, invero, corretta. La costante giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene, infatti, che la confisca allargata non costituisca una pena, ma una misura di sicurezza patrimoniale, sia pure “atipica” (Cass., n. 920 del 2004; nello stesso senso, sezioni unite penali, sentenza 25 febbraio-15 luglio 2021, n. 27421 e, da ultimo, sez. un., n. 8052 del 2024). Con conseguente applicabilità – in virtù del rinvio operato dall’art. 236, secondo comma, cod. pen. – del principio sancito dall’art. 200, primo comma, cod. pen., secondo cui «[l]e misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione», e cioè al momento della sentenza di condanna di primo grado (ex multis, di recente, Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenze 12 gennaio-23 febbraio 2022, n. 6587 e 12 ottobre-14 dicembre 2018, n. 56374; prima sezione penale, sentenza 24 ottobre-15 novembre 2012, n. 44534). E la conclusione è stata, di recente, ribadita anche con specifico riferimento al delitto di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti in seguito alla modifica dell’art. 85-bis dello stesso testo unico oggetto delle odierne censure (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 23 ottobre-5 novembre 2024, n. 40620; quarta sezione penale, sentenza 22 marzo-13 maggio 2024, n. 18608).

6.2.- Un tale diritto vivente pare a questa Corte immune da censure dal punto di vista costituzionale e convenzionale. Invero, allorché singole figure di confisca abbiano nella sostanza natura punitiva, non è dubbio ormai che debbano essere considerate quali autentiche “pene” ai fini dell’applicazione alla relativa disciplina delle garanzie che la Costituzione e la CEDU – nonché la stessa Carta, nell’ambito di applicazione del diritto unionale – stabiliscono per la materia penale, tra le quali in particolare il divieto di applicazione retroattiva a sfavore del reo (ad esempio, sentenza n. 196 del 2010, in relazione alla confisca dell’autoveicolo prevista dall’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», in esplicita adesione agli orientamenti della Corte EDU sul punto). Tuttavia, come si è osservato, la giurisprudenza di legittimità è costante nel considerare tali principi non applicabili alla confisca allargata in ragione della sua natura di misura di sicurezza. Al di là di ogni possibile disputa teorica circa la condivisibilità della riconduzione di questa figura di confisca alla categoria delle misure di sicurezza, tale giurisprudenza coglie certamente nel segno allorché esclude ratio e natura stricto sensu punitiva della misura. In effetti, come già sottolineato, la finalità di quest’ultima non è quella di inasprire il trattamento sanzionatorio già previsto per il reato per il quale l’interessato venga condannato, ma piuttosto quella di impedire che egli possa continuare a godere di beni da lui illecitamente acquisiti attraverso precedenti condotte criminose, sulla base della presunzione relativa che fa leva sui requisiti più innanzi distesamente esaminati. Sotto questo profilo, come già questa Corte ha osservato nella sentenza n. 24 del 2019, la confisca allargata condivide la medesima finalità della confisca di prevenzione. Entrambe costituiscono «altrettante species di un unico genus», quello della «confisca dei beni di sospetta origine illecita» (punto 10.3. del Considerato in diritto; nello stesso senso, Cass., n. 8052 del 2024, e ivi ulteriori riferimenti), che è oggetto da tempo di puntuali obblighi internazionali e unionali, sorti sulla base della consapevolezza della insufficienza della confisca “tradizionale” a contrastare l’accumulazione di ricchezza attraverso la commissione di reati (sul punto, ancora, sentenza n. 33 del 2018, punto 6 del Considerato in diritto). Rispetto a tali misure, questa Corte ha osservato che «nell’ottica del sistema, l’ablazione [di beni acquistati mediante la commissione di reati] costituisce non già una sanzione, ma piuttosto la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina […] un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità». In tal caso, la confisca del bene non ha «lo scopo di punire il soggetto per la propria condotta; bensì, più semplicemente, quello di far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all’ordinamento giuridico», e così di neutralizzare «quell’arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l’attività criminosa presupposta, non potrebbe godere». Sicché, «[i]n assenza di connotati afflittivi ulteriori, la finalità dell’ablazione patrimoniale ha, in tale ipotesi, carattere meramente ripristinatorio della situazione che si sarebbe data in assenza dell’illecita acquisizione del bene» (sentenza n. 24 del 2019, punto 10.4.1. del Considerato in diritto, corsivo aggiunto. Nello stesso senso, ora, l’estesa analisi compiuta dalla Corte EDU, sentenza 21 gennaio 2025, Garofalo contro Italia, paragrafi 99-140, e ivi puntuali riferimenti alla conforme giurisprudenza rilevante della stessa Corte EDU concernente misure analoghe alla confisca di prevenzione o alla confisca allargata previste da altri Paesi parti della Convenzione).

6.3.- Con riferimento, dunque, a una misura ablatoria che ha connotati non punitivi ma ripristinatori, deve escludersi – come del resto riconosciuto dallo stesso giudice a quo – l’operatività del divieto di applicazione retroattiva della legge penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. e all’art. 7 CEDU (nonché, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, all’art. 49, paragrafo 1, secondo periodo, CDFUE). Contrariamente a quanto il rimettente sostiene, peraltro, nemmeno può ritenersi che le esigenze di tutela – costituzionali e convenzionali – del diritto di proprietà impediscano al legislatore e, per quanto qui rileva, alla giurisprudenza penale (sulla base della disposizione generale di cui all’art. 200, primo comma, cod. pen., ritenuta applicabile anche a una misura di sicurezza “atipica” come quella all’esame) di disporre la confisca allargata anche in sede di condanna o applicazione della pena su richiesta per fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della legge che preveda la confisca allargata in tali ipotesi, ma già costituenti reato all’epoca. In questo caso, infatti, il consociato non gode di alcun affidamento meritevole di tutela quanto al proprio diritto di proprietà sui beni oggetto di ablazione, trattandosi per l’appunto di beni che l’ordinamento ritiene – in presenza delle condizioni poc’anzi analizzate – essere stati acquistati mediante la commissione di fatti già previsti come reato dalla legge all’epoca in vigore: e dunque mediante modalità non conformi all’ordinamento giuridico, che determinavano «un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà» in capo a chi ne ha acquisito la materiale disponibilità (sentenza n. 24 del 2019, punto 10.4.1. del Considerato in diritto), e che comunque – ove fosse intervenuta condanna per tali reati – comportavano, già all’epoca della loro commissione, la confiscabilità dei beni medesimi ai sensi, quanto meno, dell’art. 240 cod. pen. A identiche conclusioni è, d’altra parte, pervenuta anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in rifermento a confische strutturalmente simili a quella in questa sede all’esame, al metro dell’evocato parametro dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU (Corte EDU, sentenza 12 maggio 2015, Gogitidze e altri contro Georgia, paragrafo 99, decisione 2 febbraio 2021, Ulemek contro Serbia, paragrafo 64).

Dal che la non fondatezza della questione all’esame”.