Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 24737/2026, 16 giugno/2 luglio 2026, offre un’ottima dimostrazione di come l’ammissibilità dei ricorsi per cassazione debba essere coltivata ben prima del giudizio di legittimità.
Seguono adesso, riportati testualmente e in corsivo, i passaggi testuali della motivazione che giustificano questa affermazione.
“In ordine al primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti e relativo alla tardività della querela, deve rilevarsi che esso non aveva formato oggetto degli atti di appello proposti dai ricorrenti ma soltanto – e per altre ragioni qui non rilevanti (così come sintetizzate dalla sentenza impugnata, non richiamata dai ricorrenti per questa parte) – dal coimputato non ricorrente XXX”.
“L’assunto propugnato dagli imputati presuppone accertamenti di fatto in ordine alla data di consegna alla compagnia assicuratrice della prima relazione investigativa della ditta di XXX. Tali accertamenti, non effettuabili in questa sede, non sono stati richiesti al giudice di merito e per tale ragione il motivo non è consentito, non potendosi muovere, sul punto, alcuna censura alla sentenza impugnata, alla quale la questione non era stata devoluta”.
“Anche il secondo motivo del ricorso di XXX non è consentito, dal momento che l’atto di appello non aveva sviluppato alcuna argomentazione volta a contestare il concorso morale del ricorrente nel reato sotto il profilo del rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, essendosi limitato a sostenere non provato il fatto storico attraverso l’esame di un teste indiretto, XXX, sebbene la prova di responsabilità si fosse fondata anche sulle dichiarazioni degli imputati e sull’esito di un procedimento civile, oltre che sull’esame di ulteriori testimoni”.
“Il terzo motivo, proposto nell’interesse di XXX, è manifestamente infondato in quanto la richiesta di applicazione di pene sostitutive era stata formulata con l’atto di appello senza specifiche motivazioni a sostegno e la Corte territoriale ha, comunque, formulato una prognosi negativa in ordine a tale possibilità, richiamando la personalità del ricorrente e le modalità del fatto, oltre che il precedente penale, sicché la motivazione è stata articolata e non si è basata solo sul precedente penale, a fronte di una richiesta aspecifica e per questo inammissibile ab origine. In tale senso, si ricordi il principio di diritto secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d’appello non può disporre la sostituzione “ex officio” nel caso in cui, nell’atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell’appello. In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell’appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l’inammissibilità originaria della richiesta; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Rv. 287820-01)”.
In sintesi:
- si censura il mancato rilievo della tardività della querela ma la circostanza non era stata contestata con uno specifico motivo d’appello;
- si rappresenta una circostanza che richiederebbe accertamenti di fatto i quali, tuttavia, non sono stati chiesti nei gradi di merito;
- si contesta l’affermazione del concorso morale di un ricorrente per rafforzamento dell’altrui proposito criminoso senza, tuttavia, averla contrastata adeguatamente attraverso uno specifico motivo d’appello;
- si contesta il diniego della richiesta di applicazione di pene sostitutive ma la richiesta medesima era stata presentata al giudice di appello senza essere specificamente motivata e non tenendo conto che tale omissione la rende inammissibile ab origine.
Le argomentazioni della decisione qui annotata dimostrano dunque, come si diceva in apertura, che il difensore, pur con tutte le difficoltà che ne caratterizzano il mandato e nei limiti del possibile, deve fin dall’inizio intendere ogni atto compiuto o omesso non solo per il suo significato e per i suoi effetti immediati ma anche e soprattutto per quelli che produrrà nell’arco dell’intero procedimento.
