La Cassazione civile con l’ordinanza 22676 del 2 luglio 2026 ha ricordato ai giudicanti, in tema di patrocinio a spese dello Stato, che la semplicità della causa non consente al giudice di negare all’avvocato il compenso per una fase del giudizio.
L’onorario del professionista, anche nel caso di persona ammessa al patrocinio gratuito, può essere infatti ridotto al minimo ma non si può escludere in maniera totale.
Il provvedimento impugnato ha confermato l’esclusione del compenso per la fase decisoria, disposta dal primo giudice -che aveva liquidato al ricorrente la somma di € 510 in luogo di quella, richiesta, di € 960- ritenendo corretta la motivazione che ancorava la riduzione alla semplicità ed alla natura del procedimento nel quale l’attività professionale era stata prestata.
Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del compenso per la detta fase decisoria, che era comunque dovuto, e che semmai avrebbe potuto essere riconosciuto ai minimi tariffari.
Si duole altresì della violazione dei detti minimi, essendogli stato liquidato un compenso inferiore agli stessi.
La prima parte della doglianza è fondata, non potendosi giustificare il diniego del compenso dovuto per una fase del giudizio sulla mera considerazione della sua semplicità; quest’ultima, infatti, giustifica (al massimo) la riduzione del compenso al minimo, ma non certo la sua totale esclusione, essendo il diritto al compenso legato, sotto il profilo dell’an, allo svolgimento dell’attività difensionale, e non alla sua natura o complessità, che sono elementi rilevanti solo in relazione al quantum.
Nel caso di specie, il primo giudice aveva espressamente così statuito: “… esclusa la fase decisoria, tenuto conto della semplicità dell’affare e del tipo di procedimento (opposizione all’archiviazione)” così legando -in modo erroneo- il diniego del compenso per la fase predetta alla tipologia del giudizio nel quale l’attività professionale era stata prestata.
L’accoglimento della prima parte della censura rende fondata anche la seconda, poiché il mancato riconoscimento del compenso per una fase del giudizio si risolve nella violazione dei minimi di tariffa.
In definitiva, il ricorso va accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Ragusa, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
