L’avvocato che invia al giudice una email corredata da precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi giuridica (Redazione)

Italian lawyer Marco Bianchi working on a laptop and judge Anna Martini reviewing documents in a courtroom

Regole di comportamento nei rapporti tra avvocati e magistrati e le interlocuzioni da evitare.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 81/2026 (allegata) ha sottolineato che costituisce illecito disciplinare (art. 53 co. 2 cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa (In senso conforme, CNF n. 115/2025, CNF n. 232/2024, CNF n. 42/2020, CNF n. 114/2016, CNF n. 228/2015, CNF n. 185/2013, CNF n. 106/2011).

Peraltro, tale principio che costituisce una specificazione dei generali doveri di correttezza e lealtà nell’esercizio della professione- si applica ex artt. 2 e 9 cdf anche al caso in cui l’avvocato sia costituito in proprio ovvero con l’assistenza di altro difensore, senza che ciò costituisca disparità di trattamento tra la parte “comune”, che rimarrebbe impunita se interpellasse il giudice fuori udienza, e la parte avvocato, soggetto invece a sanzione disciplinare.

A quanto consta, su questo secondo specifico aspetto non vi sono precedenti editi in termini.

Si segnalano, tuttavia, le seguenti pronunce che -sulla scorta degli stessi principi- hanno applicato all’avvocato-parte i doveri e divieti deontologici ancorché normalmente riferiti all’avvocato-difensore: CNF n. 134/2023 e CNF n. 128/2020, con riferimento al divieto (salvo eccezioni espresse) di mettersi in contatto diretto con la controparte assistita da altro legale (art. 41 cdf).

Sempre in argomento si segnala altresì CNF n. 23/2008, secondo cui i doveri deontologici permangono anche quando l’avvocato è parte del giudizio e, anzi, la difesa in proprio non costituisce esimente, ma può fungere da aggravante sotto il profilo disciplinare.

Nel caso esaminato dalla sentenza numero 86/2026, l’avvocato-parte in un procedimento civile, ove era costituito tramite difensore- aveva inviato al proprio giudice una email corredata da precedenti giurisprudenziali, a sostegno della propria tesi giuridica, su cui il giudice stesso si era riservato.

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