La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 16642/2026, in tema di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, ha stabilito che la formulazione della norma incriminatrice, secondo l’interpretazione offertane dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2026, impone di ritenere penalmente rilevante la sola condotta concretamente idonea a creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, sicché è necessario valutare, in base ad elementi oggettivi e scientificamente significativi, la tipologia e la quantità delle tracce dell’assunzione di droga, le modalità della guida, la dinamica dell’eventuale sinistro e i dati clinici, verificando, alla stregua di criteri scientifici, se l’assunzione della sostanza sia idonea a incidere sulle normali capacità di guida di un soggetto medio.
Il giudice ha assolto l’imputato in quanto dagli atti non è emersa alcuna verifica in ordine alle condizioni dalle quali desumere il concreto stato di alterazione da assunzione di stupefacenti, ritenendo peraltro che tale verifica sarebbe stata impossibile in quanto l’imputato è stato immediatamente trasportato in ospedale.
A sostegno di tale giudizio, ha citato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione.
Come correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente, il fatto è stato commesso nel vigore della nuova formulazione dell’art. 187 cod. strada, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), nn.1 e 2, legge 25 novembre 2024, n.177, in base al quale il reato sussiste se si «guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»; la modifica ha, infatti, eliminato il riferimento allo stato di alterazione psicofisica, determinando alcuni giudici di merito a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, e 27 Cost.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.10 del 2026, ha dichiarato la questione non fondata sul presupposto che fosse possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione.
Tale interpretazione è stata individuata nel ritenere penalmente rilevante la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti solo se la condotta sia concretamente idonea a creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
Secondo la Corte, pur non essendo necessario provare lo stato di alterazione psicofisica in senso clinico, è tuttavia indispensabile che gli accertamenti dimostrino la presenza di sostanze che, per qualità e quantità, siano idonee, secondo le conoscenze scientifiche, a incidere sulle normali capacità di guida di un soggetto medio. Ciò significa che il proscioglimento fondato sulla mancanza della prova dello stato di alterazione o sulla apodittica enunciazione della sua non verificabilità è pronunciato in violazione di legge, sia perché lo stato di alterazione non è più elemento costitutivo della fattispecie, sia perché difetta la previa verifica del giudizio di pericolosità concreta fondato su elementi oggettivi e scientificamente significativi.
Nel caso in esame il ragionamento, arrestatosi alla mancanza di prova dell’alterazione, non esprime una corretta applicazione della norma in quanto il giudice avrebbe dovuto verificare se, nel caso concreto, gli accertamenti circa la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, valutati, se del caso, unitamente a modalità della guida, dinamica del sinistro, dati clinici, tipologie e quantità della sostanza, fossero indicativi, secondo un criterio scientifico, dell’incidenza dell’assunzione sulle normali capacità di guida di un soggetto medio, dunque tali da creare una situazione di pericolo concreto per la circolazione stradale.
La sentenza deve, per tali ragioni, essere annullata senza rinvio affinché il giudice per le indagini preliminari proceda nel rispetto della norma come modificata e interpretata secondo quanto su indicato.
