Avviso di conclusione delle indagini e la richiesta di interrogatorio dopo lo spirare del termine dei 20 giorni dalla notifica ma prima del rinvio a giudizio (Riccardo Radi)

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Alcune nullità sono dietro l’angolo ed è un peccato non coltivarle.

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 15082/2026 ha ricordato che, in riferimento all’avviso di conclusione delle indagini, la mancata effettuazione dell’interrogatorio chiesto oltre i 20 giorni ma prima dell’atto ex artt. 416 o 552 cod. proc. pen. integra una nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la difesa deduceva la violazione dell’art. 415-bis cod. proc. pen. , prospettando la questione giuridica relativa alla natura del termine e del conseguente diritto all’interrogatorio. Due i sotto profili emergenti dalla questione dedotta:

a) dies a quo del termine di 20 giorni (ossia se decorrente dalla notifica o dal momento del rilascio delle copie);

b) natura ordinatoria del termine e obbligo del P.M. di effettuare l’interrogatorio chiesto prima dell’esercizio dell’azione penale, anche se oltre i 20 giorni.

Dall’esame degli atti, cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso attesa la natura processuale dell’eccezione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092 – 01), risulta la seguente sequenza processuale:

a) avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. notificato il 21 febbraio 2017;

b) richiesta copie 28 febbraio 2017;

c) rilascio copie 7 marzo 2017; d) richiesta di interrogatorio 22 marzo 2017; e) rigetto del P.M. perché tardiva rispetto alla notifica.

La Corte d’appello ha reputato corretta la decorrenza dalla notifica e ha qualificato come mera irregolarità il ritardo nel rilascio delle copie, precisando che, comunque, al 7–13 marzo 2017 il termine non era ancora spirato.

Nella specie, trovano applicazione la disposizione dell’art. 415-bis cod. proc. pen. (norma che disciplina l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, garantendo il diritto di difesa e la possibilità di esercitare specifiche facoltà prima dell’eventuale esercizio dell’azione penale; nella specie, stabilisce al comma 3 che “L’avviso contiene altresì l’avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l’avviso l’indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”), in combinato disposto con l’art. 552, comma 2, c.p.p. (il quale stabilisce che “(omissis).

Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall’avviso previsto dall’articolo 415 bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415 bis”), e con inevitabili riflessi sull’esercizio del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost. e, convenzionalmente, con l’art. 6 § 3, lett. b), CEDU (che attribuisce all’accusato il diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa).

In giurisprudenza, la tesi seguita dal giudice di merito nella vicenda processuale qui esaminata (ossia che il termine decorrerebbe dalla notifica o dal deposito atti, se successivo, ritenendo che il ritardo nel rilascio delle copie equivalga ad irregolarità, non produttiva di nullità), non trova sostegno, essendo smentita da un consolidato indirizzo, sostenuto dalla difesa del ricorrente, secondo cui la natura ordinatoria del termine consente l’esercizio delle facoltà fino alla richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo tale indirizzo, la mancata effettuazione dell’interrogatorio chiesto oltre i 20 giorni ma prima dell’atto ex artt. 416 o 552 cod. proc. pen. integra una nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa (Sez. 2, n. 22364 del 24/03/2023, Nikolic, Rv. 284719 – 01; in precedenza, si veda, sulla natura ordinatoria del termine, Sez. 3, n. 40622 del 24/09/2004, Forte, Rv. 230331 – 01; Sez. 1, n. 19174 del 06/02/2008, Assinnata, Rv. 240238 – 01; Sez. 6, n. 50087 del 18/09/2018, D., Rv. 274506 – 01, quest’ultima avendo altresì precisato che, proprio in ragione della natura ordinatoria, i diritti difensivi possono essere esercitati sino a quando il pubblico ministero non chiede il rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 416 cod. proc. pen.).

Ne consegue, ad avviso della cassazione, che la Corte territoriale ha sì ricostruito la decorrenza dalla notifica e la natura non invalidante del ritardato rilascio di copie, tuttavia non confrontandosi espressamente con il distinto (e decisivo) profilo della natura ordinatoria del termine e con la conseguente doverosità dell’interrogatorio chiesto prima dell’esercizio dell’azione penale.

In tale contesto fattuale, il motivo è fondato essendo stata, peraltro, la nullità dedotta, tempestivamente eccepita.

Ed invero, come anticipato, la nullità prospettata è a regime intermedio (per lesione del diritto di difesa) e, dunque, andava eccepita tempestivamente. In base al disposto dell’art. 181, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui “Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell’incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell’udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall’articolo 424.

Quando manchi l’udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1”), la nullità avrebbe dovuto essere eccepita entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

Nel caso in esame risulta che l’imputato ebbe ad eccepire la nullità del decreto di citazione alla prima udienza del 6 novembre 2017, eccezione decisa con ordinanza del 5 febbraio 2018: la deduzione risulta pertanto tempestiva e non colpita da decadenza.

La nullità in esame, in quanto attiene alla richiesta di rinvio a giudizio, ex art. 185 cod. proc. pen. “rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo”, con conseguente obbligo di disporre l’annullamento della sentenza impugnata, di quella di primo grado e del decreto di citazione a giudizio.

Tale regressione è doverosamente disposta a norma del comma 3, dell’art. 185, cod. proc. pen., norma che prevede la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, nella specie verificatasi al momento del decreto di citazione a giudizio, nullo in quanto non preceduto dall’invito del PM, all’allora indagato, a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, cod. proc. pen., avendo la persona sottoposta alle indagini chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine (come visto, ordinatorio) di cui all’articolo 415 bis, comma 3, cod. proc. pen.

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