La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 15319/2026 ha stabilito che è abnorme, in quanto adottato in carenza di potere in concreto, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, disposta la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato non subordinato a integrazione probatoria, dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione degli artt. 438, comma 6-bis, 178, comma 1, lett. b), 179, comma 1, cod. proc. pen. e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché modifichi l’imputazione, determinandosi, in tal caso, un’indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.
Fattispecie in cui il giudice, ravvisata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l’inosservanza delle disposizioni relative all’iniziativa del pubblico ministero, erroneamente ritenuta in ragione dell’omessa indicazione, nell’imputazione, del riferimento normativo contenuto nel precedente avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., aveva implicitamente revocato l’ammissione dell’imputato al rito alternativo.
Massime precedenti Vedi: N. 31869 del 2025 Rv. 288605-01, N. 15691 del 2020 Rv. 279165-01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5788 del 2020 Rv. 277706-01, N. 10869 del 2025 Rv. 287607-01
