Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 24770/2026, 24 giugno/2 luglio 2026, ha ribadito che la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di sentenza emessa alla presenza, in udienza, del procuratore speciale dell’imputato nominato per la richiesta di un procedimento speciale, indipendentemente dall’effettiva richiesta del rito alternativo, dovendo l’imputato ritenersi in ogni caso presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. anche qualora la sentenza lo abbia indicato come assente.
Provvedimento impugnato
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello di DC contro la sentenza con cui il Tribunale di Lecce lo ha condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 700 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, ritenendo che non trova applicazione l’art. 585, comma 2-bis, cod. proc. pen. che eleva di quindici giorni il termine di impugnazione per l’imputato assente, dovendo lo stesso essere considerato presente anche quando ha espressamente conferito al difensore specifico mandato a chiedere l’ammissione ad un rito alternativo (cfr. nomina del 17-20 aprile 2023) e questo poi non venga effettivamente chiesto, in conformità al principio affermato dalla Suprema Corte in Sez. 4, n. 20976 del 14/05/2025, Rv. 288269-01.
Ricorso per cassazione
Nel ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe presentato dal difensore di DC si chiede l’annullamento in adesione all’orientamento che riconduce la presenza dell’imputato all’effettiva scelta del rito speciale (si richiama Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332-01; Sez. 2, n. 13714 del 8/03/2024, Rv. 286208-01; Sez. 7, n. 1585 del 7/12/2023, dep. 2024, Rv. 285606-01) osservandosi che una maggiore certezza circa la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato può essere data solo dall’effettiva scelta del rito abbreviato e non certo dal mero conferimento al difensore della procura speciale finalizzata all’eventuale scelta del rito alternativo che, notoriamente, costituisce nella maggior parte dei casi una formula convenzionale di stile riportata sulle nomine difensive.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso va rigettato perché destituito di fondamento.
Nella vicenda al vaglio l’imputato non poteva considerarsi assente agli effetti impugnatori dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., avendo espressamente conferito ai suoi difensori procura speciale in data 17 aprile 2023 per la “richiesta di giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p. o di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.“.
Indipendentemente dall’effettiva richiesta di rito alternativo – nella specie non concretizzatasi, essendosi il giudizio di primo grado definito a carico del ricorrente nelle forme ordinarie – il prevenuto doveva considerarsi presente al processo d’appello alla stregua di quanto testualmente dispone l’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (in vigore dal 30 dicembre 2022, secondo cui: «Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale») quand’anche fosse stato indicato come assente nella sentenza-documento di primo grado (cfr. Sez. 6, n. 14803 del 18/02/2026, non mass., in motiv. § 2; Sez. 4, n. 20976 del 14/05/2025, Rv. 288269-01; Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Rv. 286208-01).
Detta previsione – il cui chiaro tenore testuale osta alla tesi di parte ricorrente – è stata introdotta ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 e, come indicato anche nella Relazione a cura del Massimario della Corte di cassazione del 5 gennaio 2023 e ancor prima nella Relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022, costituisce attuazione del criterio indicato dall’art. 1, comma 7, lett. c), della legge delega n. 134 del 2021, secondo il quale può procedersi in assenza quando vi sono elementi idonei a dare certezza che l’imputato era consapevole della pendenza di un processo nei suoi confronti e che la sua mancata partecipazione sia frutto di una scelta consapevole.
La disposizione è del tutto coerente con il conferimento della procura speciale che attribuisce al rappresentante il potere di esercizio del diritto in quanto – come in precedenza già osservato da Sez. 1, n. 35703 del 29/05/2019, Tecle, Rv. 276808-01, in motiv. – «il procuratore speciale agisce come se fosse l’imputato… il procuratore speciale esercita i propri poteri secondo lo schema dettato dagli artt. 1387 e segg. cod. civ. ed è tenuto a giustificarli, similmente a quanto previsto dall’art. 1393 cod. civ., depositando l’atto presso l’ufficio giudiziario».
Come afferma – condivisibilmente – Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., in motiv. (in un caso in cui vi era stata dichiarazione di assenza dell’imputato, mai revocata, e solo in un momento successivo era comparso il difensore munito di procura speciale che aveva chiesto di accedere al rito abbreviato), l’assenza dell’imputato è una situazione di fatto che viene meno allorquando compare il difensore munito di procura speciale.
Difatti la verifica della condizione dell’imputato di presente o assente deriva dalla situazione di fatto esistente al momento della costituzione delle parti, allorché il giudice verifica l’esistenza dei presupposti ex artt. 420 e 420-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. (cfr. ad es. Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011, dep. 2012, Rv. 251712-01).
La comparizione in giudizio, anche mediante il deposito della procura speciale per la richiesta di riti alternativi, dell’imputato già dichiarato assente determina il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativa declaratoria, sicché l’assenza viene a cessare indipendentemente dall’esistenza di un formale provvedimento di revoca.
D’altra parte, già in tema di contumacia, la giurisprudenza di legittimità affermò che il mutamento della situazione di fatto determina la cessazione dello stato di contumacia, senza la necessità di un formale provvedimento di revoca, con conseguenti effetti sia sui termini per l’impugnazione (Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011, dep. 2012, Rv. 251712-01), sia sulla notifica dell’estratto contumaciale, non più dovuta (Sez. 1, n. 20463 del 27/01/2015, Rv. 263569-01).
Tale conclusione oggi è vieppiù obbligata alla stregua del tenore testuale dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., che non ammette letture restrittive nei termini propugnati dal ricorrente perchè il discrimine non risiede nella scelta del rito alternativo ma nel fatto che l’imputato sia “rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale”; né è dato riscontrare alcun contrasto sincronico nella giurisprudenza della Suprema Corte per il semplice fatto che le pronunce richiamate nel ricorso avevano ad oggetto casi di effettiva richiesta di rito abbreviato (cfr. Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, cit., Rv. 285332-01; Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287199-01), sicché, in quelle decisioni, la Corte non si è dovuta porre il problema della portata della previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (mentre è del tutto inconferente la richiamata Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285606-01, perché riguarda la diversa ipotesi del giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del cessato rito emergenziale di cui all’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137).
Mette conto aggiungere che anche a leggere l’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. si evince chiaramente che il termine aggiuntivo di quindici giorni è previsto «per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza», cioè per il difensore di quegli imputati dichiarati assenti secondo la previsione di cui agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen. per cui – come puntualmente spiega Sez. 4, n. 20976 del 14/05/2025, cit., in motiv. § 6 – «a fronte di un difensore munito di procura speciale, che lo faculta, tra l’altro, anche a richiedere lo stesso giudizio abbreviato, lo status dell’imputato non può mutare in ragione del fatto che poi la scelta del rito alternativo sia effettivamente operata oppure no. Non è quest’ultima, infatti, che fa sì che l’imputato debba essere considerato presente come correttamente aveva esplicitato il giudicante di Locri a quello stesso difensore appellante, presente, che oggi, attraverso il suo sostituto processuale, ritiene che il suo assistito sia stato giudicato in assenza – ma è la presenza in udienza di un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale».
In definitiva. si ritiene che, in forza del chiaro disposto di cui all’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., il principio di diritto già affermato nei (soli) casi di effettiva scelta del rito speciale, vada generalizzato nei termini già affermati da Sez. 4, n. 20976 del 14/05/2025, Rv. 288269-01 – cui si è rettamente conformata l’ordinanza impugnata – dovendosi ribadire che la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di sentenza emessa alla presenza, in udienza, del procuratore speciale dell’imputato nominato per la richiesta di un procedimento speciale, indipendentemente dall’effettiva richiesta del rito alternativo, dovendo l’imputato ritenersi in ogni caso presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. anche qualora la sentenza lo abbia indicato come assente.
In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
