Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 24722/2026, 17 giugno/2 luglio 2026, ha riaffermato che spetta alla difesa dell’indagato dimostrare che l’atto sopravvenuto, per così dire ‘sottratto’ dall’autorità giudiziaria procedente alla conoscenza del tribunale del riesame, contenga elementi di favore per il proprio assistito.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza del 23 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Venezia ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di RS emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia il 4 gennaio 2026, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 575 cod. pen. commesso il 31 dicembre 2025.
Per ciò che qui rileva, nella motivazione l’ordinanza impugnata ha respinto l’eccezione della difesa dell’imputato di caducazione della misura che sarebbe stata conseguenza della mancata trasmissione al riesame, da parte del PM, delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato in occasione dell’esecuzione a suo carico della misura cautelare.
Ricorso per cassazione
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, deducendo con un unico motivo violazione di legge nella parte in cui l’ordinanza impugnata non ha dichiarato l’inefficacia della misura cautelare per l’omesso deposito dell’annotazione di polizia giudiziaria che riportava le spontanee dichiarazioni rese il 6 gennaio 2026, nonché la registrazione delle medesime per intero; le dichiarazioni sono rilevanti perché esse contengono l’indicazione dei ruoli assunti dai due coimputati nella materiale perpetrazione dell’omicidio; le dichiarazioni sono rilevanti non soltanto ai fini dei gravi indizi di colpevolezza, ma anche sulle esigenze cautelari, in particolare in punto di proporzionalità della misura.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo il ricorso deduce che il PM non ha trasmesso al Tribunale del riesame l’annotazione di polizia giudiziaria del 7 gennaio 2026 al cui interno sono riportate le dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente il 6 gennaio 2026, in occasione dell’esecuzione della misura cautelare a suo carico.
Nella prospettazione del ricorso sarebbe stata violata la norma dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., che prevede l’obbligo per l’autorità giudiziaria di trasmettere al Tribunale del riesame “gli atti presentati a norma dell’articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’articolo 291, comma 1-quater”, in quanto tali dichiarazioni spontanee costituirebbero “elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini”.
L’ordinanza impugnata ha respinto l’eccezione rilevando che le dichiarazioni spontanee sono state ripetute il giorno successivo nell’interrogatorio reso dall’imputato davanti al giudice per le indagini preliminari, e che la difesa dell’indagato non ha indicato i contenuti di favore desumibili dagli atti non trasmessi, atteso che l’ammissione del fatto e la chiamata di correo che emergono dalle dichiarazioni spontanee sono ripetute tal quali anche nell’interrogatorio di garanzia.
Il ricorso deduce che dalle dichiarazioni spontanee, che sono più ampie dell’interrogatorio di garanzia, emergerebbe non soltanto la ricostruzione degli accadimenti avvenuti la sera che portò all’omicidio attribuito all’imputato e la corretta identificazione del correo, ma anche “cosa che non risulta essere stata oggetto di conferma da parte dell’indagato in sede di interrogatorio di garanzia, i ruoli assunti nella materiale perpetrazione dell’omicidio, utilizzandosi l’arma di cui il Salvagno aveva la lecita disponibilità per ragioni di ufficio”. L’argomento è infondato.
Va data continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che “spetta alla difesa dell’indagato, che eccepisca la perdita di efficacia in base alla norma in esame, dimostrare che l’atto sopravvenuto, per così dire ‘sottratto’ dall’autorità giudiziaria procedente alla conoscenza del tribunale del riesame, contenga elementi di favore per il proprio assistito” (Sez. 6, n. 5405 del 27/01/2022, Salvato, Rv. 283000 – 01, in motivazione), e che per elementi favorevoli all’indagato devono intendersi quegli elementi fattuali di natura oggettiva che sono idonei a contrastare concretamente, cioè a vanificare o ad attenuare, gli indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari poste a base della misura restrittiva (Sez. 3, n. 20692 del 22/03/2001, Rv. 219863-01).
Sostenere, come fa il ricorso, che dalle dichiarazioni spontanee emergerebbero i ruoli assunti dai due correi nella materiale perpetrazione dell’omicidio è una affermazione molto generica, che non soddisfa l’onere di allegazione, perché la ricostruzione dei ruoli dei due correi nelle dichiarazioni spontanee (che il difensore ha allegato al ricorso) non ha come conseguenza di vanificare o attenuare in alcun modo gli indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, che nelle dichiarazioni spontanee ha riferito del correo “l’ho trascinato un po’ io in questa vicenda, lui ha fatto solo…, lui non si aspettava di certo… le sue responsabilità sono molto limitate”, precisando successivamente che la pistola era stata tenuta alternativamente da entrambi, e che non ricorda chi dei due abbia materialmente premuto il grilletto che ha sparato il colpo di pistola che ha ucciso la vittima.
Il ricorso deduce che la mancata trasmissione delle dichiarazioni spontanee inciderebbe, in ogni caso, sulle esigenze cautelari, in particolare sulla scelta della misura, ma l’argomento è infondato, perché proposto in modo assertivo senza un confronto tra le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata sulla scelta della misura idonea a contenere le esigenze cautelari ed uno specifico contenuto dell’atto non trasmesso da cui si dovrebbe ricavare la non proporzionalità della misura disposta.
Il ricorso deduce, inoltre, che non è stata trasmessa neanche la registrazione integrale di tali dichiarazioni spontanee, ma l’argomento è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché nel verbale dell’udienza davanti al Tribunale del riesame il PM ha riferito che la stessa non era nella disponibilità dell’ufficio alla data in cui dovevano essere trasmessi gli atti.
Il ricorso non si preoccupa di contrastare questa affermazione, ma si tratta, invece, di un passaggio logico necessario su cui lo stesso avrebbe dovuto prendere posizione, in quanto gli elementi sopravvenuti favorevoli all’indagato per i quali sussiste l’obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame, sono soltanto quelli che sono entrati nella disponibilità del pubblico ministero in tempo utile rispetto alla data di proposizione dell’impugnazione (Sez. 1, n. 24406 del 09/04/2015, Rv. 263967 – 01).
In definitiva, il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
