La Corte Costituzionale il prossimo 6 luglio deciderà TSO e nomina difensore, l’articolo 649 c.p. … (Redazione)

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La prossima settimana, nella camera di consiglio del 6 luglio, la Consulta tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1) l’articolo 35, commi 1 e 2, della legge numero 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), che disciplina il procedimento per disporre un trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera (TSO) nella parte in cui non prevede: che, subito dopo l’emanazione dell’ordinanza di convalida da parte del Sindaco, il paziente deve essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia; che, in caso di nomina di un difensore, l’ordinanza sindacale deve essere comunicata anche al difensore dell’interessato; che l’audizione del paziente deve essere effettuata in presenza del difensore, se nominato; che il decreto di convalida del giudice tutelare deve essere comunicato anche al difensore nominato;

2) l’articolo 649, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non indica, tra i reati ai quali non si applica la causa di esclusione della punibilità prevista dal primo comma del medesimo articolo, il delitto di circonvenzione di incapace di cui all’articolo 643 del codice penale;

3) l’articolo 8 della legge numero 604 del 1966 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento illegittimo nelle imprese cosiddette “sottosoglia” (che non raggiungono i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18 della legge numero 300 del 1970 – Statuto dei lavoratori), il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno versando al lavoratore un’indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

4) l’articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, che prevede la revoca della misura in atto e la sostituzione con la custodia in carcere in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter, salvo che il fatto sia di lieve entità, nella parte in cui non prevede l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure cautelari meno afflittive;

5) l’articolo 100 del d.P.R. numero 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui – nello stabilire che beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengano assegnati, a richiesta dell’amministrazione di appartenenza, agli organi di polizia che ne abbiano avuto l’uso dopo il sequestro, o possano, altresì, essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, o enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti – non prevede che gli stessi possano essere assegnati, sempre a richiesta, anche ad organi di polizia che non ne abbiano previamente avuto l’uso e intendano utilizzarli per l’impiego in attività di polizia antidroga.

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