La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 15105/2026 affronta un tema interessante: la concessione delle attenuanti generiche negata all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto.
La Suprema Corte ha ricordato che in tema di attenuanti generiche, la confessione dell’imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole, ma la protesta d’innocenza o la scelta di rimanere in silenzio ovvero di non collaborare con l’autorità giudiziaria non può essere assunta, pur a fronte di evidenti prove di colpevolezza, come elemento decisivo sfavorevole, non vigendo nell’ordinamento un principio giuridico per cui tale diminuente debba essere negata all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto, indipendentemente dalla solidità delle prove a carico.
Anzitutto, occorre precisare che la scelta di negare la propria responsabilità e di non collaborare con l’autorità giudiziaria non costituisce elemento sufficiente per negare le circostanze attenuanti generiche.
Effettivamente, in argomento, sono rilevabili orientamenti contrastanti.
Secondo un indirizzo, in tema di circostanze attenuanti generiche, se la confessione dell’imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro la protesta d’innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l’autorità giudiziaria, pur di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l’efficacia delle prove di reità (così, specificamente, Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778 – 01; cfr., nello stesso senso, tra le altre, Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Pulerà, Rv. 284189 – 01; Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015, Rossi, Rv. 265592 – 0; Sez. 6, n. 44630 del 17/10/2013, Faga, Rv. 256963 – 01). Secondo opposto orientamento, la condotta processuale dell’imputato che, contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità ai fatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in quanto, seppure l’esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall’imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all’art. 133 cod. pen. (vds., ad esempio: Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747 – 01; Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270339 – 01, Sez. 2, n. 2889 del 27/02/1997, Zampella, Rv. 207560 – 01; Sez. 6, n. 4154 del 28/11/1989, dep. 1990, Frassoni, Rv. 183817 – 01).
La cassazione ha ritenuto di condividere il primo indirizzo, perché l’esercizio di diritti e facoltà riconosciuti dall’ordinamento, per di più direttamente ricollegabili al diritto di difesa, qualificato dall’art. 24 Cost. come «inviolabile», non può costituire un fattore di pregiudizio per l’imputato, perché ciò darebbe luogo ad una manifesta irragionevolezza del sistema, con sacrificio di valori costituzionalmente tutelati, e, quindi, non può incidere nemmeno sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.
In secondo luogo, va richiamato il consolidato principio secondo cui, anche in tema di circostanze attenuanti generiche, il Giudice di merito deve tenere conto delle specifiche deduzioni dell’imputato.
Invero, come ripetutamente ribadito in giurisprudenza, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01, e Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172 – 01).
La sentenza impugnata ha negato le circostanze attenuanti generiche con una motivazione comune ed unitaria per tutti e sette gli imputati che avevano proposto appello, e, quindi, oltre che per i cinque attuali ricorrenti, anche per P. e G..
Nella motivazione, la Corte distrettuale ha valorizzato, per un verso, il diniego degli addebiti e, sotto altro profilo, il palesarsi di «una personalità particolarmente trasgressiva in ragione del protrarsi dell’attività criminosa per lungo tempo, con ricorso ad una struttura non rudimentale e ben diffusa sul territorio».
La motivazione indicata è affetta da vizi logici e giuridici.
In effetti, detta motivazione, innanzitutto, valorizza indebitamente la protesta di innocenza degli imputati, ma non dà conto di comportamenti illeciti o eccedenti l’esercizio del diritto di difesa. In secondo luogo, non chiarisce se, e per quali ragioni, il riferimento al «protrarsi dell’attività criminosa per lungo tempo, con ricorso ad una struttura non rudimentale e ben diffusa sul territorio» attenga anche, e per quali specifiche ragioni, a T. e ad E..
Sotto un terzo aspetto, non si confronta con la deduzione, peraltro obiettivamente rilevabile e significativa, del ruolo “gregario” dei due precisati ricorrenti all’interno della società “F s.r.l.”.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio,
