Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: se attinente a un processo non pendente va imputata alla procedura che viene iniziata ed alla quale l’istanza è allegata (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 23131/2026, 18/23 giugno 2026, ha chiarito che la pretesa della specifica indicazione del processo a cui fa riferimento l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è voluta dalla disposizione normativa solo nel caso in cui il processo sia «già pendente».

Sicché, quando la richiesta è allegata a un’istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione, quindi a un processo che non è pendente, l’ammissione al gratuito patrocinio va imputata alla procedura che viene iniziata con la domanda proposta al Tribunale di sorveglianza.

L’art. 79 del d.P.R. n.115 del 2002, nel disciplinare il contenuto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevede, tra gli altri requisiti, che: «L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente …».

Come chiarito da Sez. 4, n. 11452 del 06/10/2016, dep. 2017, Rv. 270796, con un principio che merita di essere condiviso, la pretesa della specifica indicazione del processo a cui fa riferimento l’istanza, è voluta dalla disposizione normativa solo nel caso in cui il processo sia «già pendente».

Sicché, quando la richiesta è allegata a un’istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione, quindi a un processo che non è pendente, l’ammissione al gratuito patrocinio va imputata alla procedura che viene iniziata con la domanda proposta al Tribunale di sorveglianza.

Tale requisito è stato soddisfatto nel caso di specie posto che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato risulta allegata all’istanza di detenzione domiciliare ex art. 1 l. n. 199 del 2010 presentata al magistrato di   sorveglianza.

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